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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28991/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda una vicenda di condono edilizio relativa a un manufatto insistente su un isolotto nel lago di Lucrino, già di proprietà di una società e poi trasferito a un'altra. Il TAR aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria e l'autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune, ritenendo, tra l'altro, che le opere avessero interessato beni demaniali, che una delle sanatorie riguardasse opere non ultimate alla data rilevante per il primo condono e che l'altra superasse i limiti volumetrici di legge, oltre a essere stata adottata nonostante parere negativo della Soprintendenza. In appello il Consiglio di Stato ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi dei promissari acquirenti e della terza proprietaria viciniore per difetto di legittimazione/interesse, e ha ritenuto inammissibile anche il ricorso incidentale della Soprintendenza, qualificato come dipendente dal ricorso principale. Nel ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. la Soprintendenza ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per: 1) aver il Consiglio di Stato dichiarato inammissibile il suo ricorso incidentale ritenendolo dipendente dal ricorso principale, quando invece l'interesse era autonomo; 2) aver sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione escludendo la demanialità del bene e quindi la non condonabilità delle opere; 3) aver deciso su questione rimessa alla giurisdizione del giudice delle acque in tema di demanialità. La controparte privata ha resistito deducendo, in sostanza, l'inammissibilità dei ricorsi perché diretti a censurare errori interni di giudizio e non i limiti esterni della giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero e ha assorbito le censure ulteriori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Fierro Daniela perché diretto a contestare valutazioni di merito del Consiglio di Stato e, in ogni caso, privo di specifica critica alla ratio decidendi autonoma basata sul difetto di vicinitas e di interesse ad agire. In applicazione del principio per cui il controllo ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione e non gli errores in iudicando o in procedendo interni al giudice speciale, le doglianze sulla qualificazione del ricorso incidentale, sulla valutazione della demanialità e sull'apprezzamento istruttorio sono state ritenute non scrutinabili in sede di giurisdizione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle controparti costituite.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione stessa.

  • art. 362 c.p.c.

    È la base del controllo della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo, limitato ai soli vizi di giurisdizione.

  • art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004

    Richiamato per affermare che, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione competente dopo le integrazioni documentali, sorge l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza paesaggistica.

  • art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle controversie in tema di demanialità delle acque.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o contabile, il sindacato della Corte è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non possono essere dedotti errores in iudicando o in procedendo, neppure se qualificati come gravi o manifesti.
  • La qualificazione di una difesa come ricorso incidentale e la conseguente valutazione della sua ammissibilità, se si collocano all'interno del potere interpretativo del giudice speciale, integrano al più un errore interno di giudizio e non un eccesso di potere giurisdizionale.
  • Quando una decisione del giudice speciale si fonda su una ratio autonoma di rito, la parte ricorrente deve censurare specificamente quella ratio; la mancata critica alla base decisoria autonoma rende il motivo inammissibile o comunque inconferente.
  • Le doglianze che investono l'apprezzamento del materiale istruttorio e la valutazione della demanialità o della sanabilità di opere edilizie, ove formulate contro la decisione del giudice amministrativo, non sono scrutinabili come vizi di giurisdizione se restano entro il perimetro dell'interpretazione e della valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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