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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11979/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia riguardava un immobile sito in Locri. Una persona fisica aveva convenuto in giudizio un soggetto originariamente intestatario del bene chiedendo dichiararsi l'acquisto per usucapione della porzione di fabbricato e dell'area di sedime sottostante, sostenendo di averli posseduti pubblicamente, pacificamente e come proprietario per oltre vent'anni, abitandoli e manutenzionandoli. Nel corso del primo grado era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ecclesiastico che risultava da certificazione catastale come intestatario del bene; l'ente si era costituito contestando la domanda e affermando la propria proprietà. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando l'usucapione. L'ente ecclesiastico ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la mancata acquisizione del certificato ventennale delle iscrizioni e trascrizioni e dell'atto notarile del 1948, assumendoli come documenti essenziali, oltre a non aver valorizzato il dedotto diritto di superficie e la presunta famiglia colonica; 2) deduceva violazione di varie norme processuali e vizio di motivazione per la mancata produzione di quei documenti e per la separazione fra diritto di superficie e proprietà del suolo; 3) invocava la formazione del giudicato sulla statuizione relativa al diritto di superficie e sosteneva l'inammissibilità dell'usucapione della proprietà dell'area, nonché l'insufficienza della prova del possesso utile; 4) contestava la condanna alle spese, ritenendo necessaria una specifica impugnazione della statuizione di primo grado e denunciando violazioni delle norme sulle spese. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una diversa ricostruzione del fatto e non indicava specificamente il vizio ex art. 360 c.p.c., precisando anche che, trattandosi di azione di usucapione e non di vendita o divisione, il certificato ventennale delle trascrizioni non era elemento essenziale se erano già stati prodotti certificato catastale e visura ipotecaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per la mescolanza di censure eterogenee ex art. 360, commi e numeri diversi, e perché non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, ha rilevato che non era stato dimostrato che il ricorrente fosse titolare di un diritto di superficie e che, pertanto, il possessore poteva agire per usucapione come terzo, senza necessità di provare un'interversione del possesso. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha reputato in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era pertinente a un vizio processuale e che, comunque, la condanna alle spese era corretta in base alla soccombenza finale di entrambi i gradi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 comma primo c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono confuse e sovrappongono motivi eterogenei, rendendo impossibile individuare la specifica doglianza dedotta; inoltre il n. 5 non può essere usato per denunciare vizi processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, se realmente proposta, va distinta dai vizi di violazione di legge e dal vizio motivazionale; non è ammesso cumulare in modo indifferenziato i diversi profili.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere proposta in modo promiscuo insieme a censure di violazione di norme di diritto e di motivazione.

  • art. 132 comma 2 e 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale va dedotto nei limiti consentiti dal sistema, non come critica generica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    La deduzione del giudicato deve confrontarsi con l'effettivo contenuto delle decisioni di merito e con l'oggetto della domanda riproposta.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato, senza che la Corte ravvisi una effettiva formazione del giudicato sul diritto di superficie.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato, ma non risulta decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 910 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 952 e 953 c.c. nel motivo sul diritto di superficie; la Corte afferma che non risultava provata la titolarità del diritto di superficie in capo al ricorrente.

  • art. 952 c.c.

    Il diritto di superficie è autonomo rispetto alla proprietà del suolo, ma nel caso concreto non era stata provata la sua spettanza al ricorrente.

  • art. 953 c.c.

    Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva, perché manca la prova del diritto di superficie dedotto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza finale.

  • art. 92 comma 2 c.p.c.

    Non è stata ravvisata una violazione nella regolazione delle spese, essendo stata applicata la soccombenza all'esito complessivo del giudizio.

  • art. 342 c.p.c.

    La sentenza richiama le norme sull'appello per escludere la fondatezza della censura relativa alla condanna alle spese e alla necessità di uno specifico motivo di gravame.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata depositata memoria in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di censure cumulative e promiscue che sovrappongano violazioni di legge, vizi processuali e vizio di motivazione senza consentire di individuare con precisione il singolo errore denunciato.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare un asserito errore processuale o per sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In una causa di usucapione, la prova richiesta deve riguardare il possesso utile ex lege; non è necessario, di per sé, il certificato ventennale delle trascrizioni quando l'azione non attiene a vendita o divisione e risultano già elementi documentali idonei a individuare i soggetti interessati.
  • Chi contesta la domanda di usucapione allegando l'esistenza di un diverso diritto reale, come il diritto di superficie, deve dimostrarne in modo specifico la titolarità e la rilevanza nel rapporto dedotto in giudizio.
  • La doglianza sul giudicato richiede di verificare se sulla specifica questione si sia effettivamente formato un giudicato sostanziale o processuale; non basta richiamare in astratto precedenti statuizioni se la domanda riproposta ha un oggetto diverso o più ampio.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza complessiva dell'esito finale del giudizio e può essere confermata anche quando la parte vittoriosa in appello non abbia formulato un autonomo motivo di gravame sulla regolazione delle spese di primo grado, se la questione è assorbita dall'esito finale della lite.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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