Cassazione Civile, Sentenza n. 10452/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sassari che, in sede di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002, aveva rideterminato i compensi professionali liquidati con decreto del 17/01/2019 relativi alla difesa in un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente deduceva: (i) errata individuazione dello scaglione di valore della causa (il Tribunale avrebbe applicato lo scaglione €1.100,01–€5.200 invece dello scaglione per cause a valore indeterminabile, cioè da €26.000 in su); (ii) violazione dei minimi e dei valori medi tariffari previsti dal DM n.55/2014 e relativa tabella, o comunque insussistenza di motivazione per lo scostamento dai valori medi; (iii) erronea qualificazione dei parametri tariffari come meri criteri di orientamento (la ricorrente sosteneva che fossero vincolanti); (iv) omissione nel regolamento delle spese del giudizio di opposizione e mancata liquidazione/rimborso delle spese sostenute per l'opposizione nonostante l'attività difensiva svolta
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Sassari ha correttamente determinato lo scaglione e i compensi in ragione della concreta semplicità della lite, della esiguità delle attività processuali (un'unica udienza presidenziale), e del valore effettivo dell'affare. Ha ritenuto legittimo che, per cause a valore indeterminabile, il giudice scenda ad uno scaglione inferiore quando l'oggetto e la complessità della controversia lo giustifichino, purché vi sia adeguata motivazione. Ha affermato che i parametri del DM n.55/2014 costituiscono criteri orientativi compresi tra un minimo e un massimo; il giudice ha discrezionalità nel fissare l'importo entro quei limiti e solo quando aumenta o diminuisce oltre i limiti tariffari deve dare motivazione controllabile. Il Tribunale ha applicato la diminuzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato (art.130 DPR 115/2002) e riconosciuto le indennità di trasferta; il compenso liquidato dal Tribunale è risultato conforme ai parametri applicabili. Quanto alle spese del giudizio di opposizione, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di non procedere al rimborso (compensazione totale o parziale), essendo l'accoglimento stato solo parziale e di esiguo importo rispetto alla domanda, e dunque il Tribunale ha esercitato discrizione ai sensi degli artt.91 e 92 c.p.c. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa (legge n.228/2012 art.1, comma 17)
Norme richiamate
D.M. n.55/2014
“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.”
I parametri del DM n.55/2014 offrono scaglioni e parametri base: tuttavia il giudice può discostarsene in relazione al valore effettivo, all'oggetto e alla complessità della controversia. Il parametro base costituisce riferimento (valore medio) che può essere aumentato o diminuito nei limiti e secondo le causali previste; i valori tariffari non vincolano rigidamente il giudice entro un unico valore medio.
D.M. n.55/2014, art.4 e art.5 (richiamati)
Articolano i criteri per determinare i compensi per le singole fasi processuali e permettono aumenti/diminuzioni percentuali (con limiti) in relazione a importanza, difficoltà e complessità della prestazione; il giudice deve motivare le scelte di scostamento.
D.M. n.37/2018
Integra e precisa alcune disposizioni del DM 55/2014; costituisce riferimento normativo integrativo per la determinazione dei parametri tariffari.
D.P.R. n.115/2002 (Testo unico sul patrocinio a spese dello Stato), art.130
Prevede la riduzione (metà) dei compensi spettanti al difensore per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; applicata automaticamente nella liquidazione giudiziale dei compensi.
Codice di procedura civile, artt. 12-14 (criteri di determinazione del valore), art.91 e art.92
Gli artt.12-14 c.p.c. forniscono criteri per la determinazione del valore della causa in ipotesi analoghe; gli artt.91 e 92 c.p.c. regolano la responsabilità per le spese e la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese di lite, lasciando ampio margine discrezionale al giudice di merito.
Codice civile, art.2233, comma finale
Richiama il dovere di evitare liquidazioni simboliche o lesive del decoro della professione; il principio è richiamato come vincolo generale nell'apprezzamento del compenso.
Legge n.228/2012, art.1, comma 17 (modifica art.13 DPR n.115/2002)
Prevede l'obbligo, in ipotesi di rigetto del ricorso, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha disposto l'applicazione di tale disposizione a carico della ricorrente.
Massime di principio
- I parametri tariffari del DM n.55/2014 costituiscono un intervallo (minimo-massimo) e un parametro base di riferimento; il giudice ha discrezionalità nel fissare l'importo entro tali limiti e può discostarsi dal valore medio purché esplichi motivazione controllabile.
- Per le cause a valore indeterminabile la regola ordinaria individua lo scaglione da €26.000 a €260.000, ma il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando il valore effettivo, l'oggetto o la scarsa complessità della lite lo giustifichino, con adeguata motivazione.
- Nella liquidazione devono essere considerate le singole fasi in cui si è concretamente esplicata l'attività difensiva (studio, introduzione, trattazione/istruttoria, decisione) e i corrispondenti parametri tabellari.
- In caso di patrocinio a spese dello Stato si applica la riduzione (50%) prevista dalla norma e ciò va operato nella determinazione complessiva del compenso.
- Se il giudice decide di scostarsi dai valori medi o di aumentare/diminuire oltre i parametri base, è necessario che indichi i criteri e le percentuali di aumento o diminuzione adottate, per consentire il controllo di legittimità.
- Quanto alle spese processuali del giudizio di opposizione, l'accoglimento parziale e limitato della domanda può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi degli artt.91 e 92 c.p.c.; la regolazione delle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
- La determinazione del valore dell'affare deve tenere conto del valore effettivo e degli interessi perseguiti; i criteri del codice di rito sono applicabili anche per escludere l'indeterminabilità quando è possibile ricondurre il caso a parametri concreti.
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