Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo di forniture di cemento armato sfuso effettuate a favore di una società poi sottoposta a confisca ex normativa antimafia. La pretesa si fondava sulle fatture emesse, su una scrittura privata di riconoscimento del debito e su una parziale cessione di credito effettuata in acconto. Le amministrazioni statali avevano proposto opposizione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la società confiscata avesse conservato la propria soggettività giuridica. La corte d'appello aveva rigettato l'appello del creditore, ritenendo che la società confiscata restasse soggetto di diritto autonomo e che il rapporto obbligatorio dovesse essere fatto valere nei suoi confronti, non già verso le amministrazioni statali; in via incidentale condizionata, le amministrazioni avevano anche ribadito che, dopo l'istituzione dell'agenzia nazionale, eventuali pretese avrebbero dovuto essere indirizzate a quest'ultima. In cassazione, il ricorso principale censurava la violazione dell'art. 2462 c.c. e delle norme della legge antimafia, sostenendo che, essendo i beni aziendali acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, non fosse logicamente possibile che lo Stato acquisisse i beni e non rispondesse dei debiti dell'impresa confiscata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la doglianza, precisando che la confisca non comporta la scomparsa della società come soggetto di diritto: ciò che muta è la titolarità/gestione del bene confiscato e la "mano" che governa la società, non la soggettività giuridica dell'ente. Di conseguenza, il debitore resta la società stessa, che conserva la propria personalità giuridica e la propria capacità di assumere obbligazioni e di stare in giudizio; resta quindi corretto il principio secondo cui le pretese creditorie per forniture inerenti all'attività d'impresa vanno fatte valere contro la società confiscata, non contro le amministrazioni statali chiamate a gestire i beni. Quanto al ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni, esso è stato dichiarato assorbito perché subordinato all'accoglimento del ricorso principale, che non è avvenuto. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità patrimoniale della società resta in capo al soggetto societario, che non viene meno per effetto della confisca; la società conserva la propria soggettività giuridica anche se gestita dallo Stato tramite l'agenzia competente.
art. 2-octies l. 31 maggio 1965, n. 575
La norma è riferita alle spese necessarie per la conservazione e amministrazione dei beni confiscati, non alle forniture inerenti all'attività d'impresa.
art. 2-sexies l. 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che i beni confiscati devono essere destinati alle finalità previste dalla normativa antimafia; la Corte non ne trae il principio di esonero della società dai debiti.
art. 2-nonies l. 31 maggio 1965, n. 575
Serve a descrivere l'acquisizione dei beni aziendali della società confiscata al patrimonio dello Stato, senza estinguere la soggettività della società.
art. 2-undecies, comma 3, l. 31 maggio 1965, n. 575
I beni acquisiti restano nel patrimonio dello Stato e non possono essere sottratti alla destinazione impressa dalla legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
D.L. 4 febbraio 2010, n. 4
È richiamato per la disciplina dell'Agenzia nazionale e delle sue competenze nella gestione dei beni sequestrati e confiscati.
art. 8 D.L. 4 febbraio 2010, n. 4
All'Agenzia nazionale si applica il regime di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato previsto dal testo unico dell'Avvocatura dello Stato.
Norma di conversione del D.L. n. 4 del 2010 richiamata per la disciplina dell'Agenzia nazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La confisca di una partecipazione o dell'intero capitale sociale non determina l'estinzione della società né la cessazione della sua soggettività giuridica: il soggetto resta la società, mentre muta il soggetto che la gestisce e ne esercita i poteri.
- Le obbligazioni sorte nell'esercizio dell'impresa confiscata restano imputate alla società, che continua a rispondere dei propri debiti ai sensi della disciplina generale della responsabilità patrimoniale; non è ammissibile trasferire automaticamente tali debiti allo Stato o alle amministrazioni preposte alla gestione.
- Le norme sulla gestione dei beni confiscati e sulle spese di amministrazione riguardano i costi necessari alla conservazione e all'amministrazione del compendio confiscato, non le obbligazioni commerciali contratte per l'attività d'impresa.
- Quando un ricorso incidentale è espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quest'ultimo ne comporta l'assorbimento senza esame nel merito.
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