Cassazione Penale, Ordinanza n. 11103/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla recidiva/seconda ipotesi richiamata dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente escluso l'applicabilità dell'istituto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato per la condanna confermata in appello; il testo della decisione non ne specifica il contenuto oltre al rinvio alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
Invocato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché dichiara il motivo inammissibile in quanto già esaminato e disatteso dal giudice di merito.
Norma implicitamente applicata per la condanna della ricorrente, a seguito della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello e già motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è sufficiente, di per sé, a rendere ammissibile il ricorso: occorre una critica puntuale e argomentata alla motivazione con cui i giudici di merito hanno escluso la causa di non punibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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