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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29097/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice del riesame)

La controversia

Il ricorrente, quale imputato, ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto su denaro o altri beni fungibili della società nella quale egli operava, o in subordine su beni a lui riconducibili, fino alla concorrenza di oltre 4,2 milioni di euro. La misura era finalizzata alla confisca diretta o per equivalente del profitto di reati contestati anche in funzione della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. Con unico motivo si deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 2, c.p.p., 19 e 53 d.lgs. 231/2001, per erronea applicazione dei principi di personalità e proporzionalità nel sequestro finalizzato alla confisca, richiamando le Sezioni Unite Massini. Secondo la difesa, il profitto dei reati sarebbe confluito solo nel patrimonio della società e non in quello personale dell'imputato; pertanto non sarebbe legittimo aggredire il patrimonio del soggetto che non avrebbe conseguito alcun arricchimento. La difesa contestava inoltre il richiamo a giurisprudenza successiva in materia tributaria e alla sentenza della Corte costituzionale n. 7/2025, sostenendo che tali precedenti riguardassero fattispecie diverse e non potessero giustificare un'ablazione sganciata dall'effettivo conseguimento del profitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva indicato specifici elementi indiziari da cui risultava un utilizzo della società come veicolo per ottenere profitti personali: trasferimenti ingiustificati di denaro a favore dell'imputato, acquisto di un immobile intestato a lui con provvista proveniente dalla società e spese personali incompatibili con i redditi dichiarati. Tali dati di fatto, non censurati per travisamento, rendevano infondata la premessa difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe tratto alcun arricchimento. Inoltre, anche a voler prescindere da tale profilo, la Corte ha affermato che il principio elaborato dalle Sezioni Unite Massini sull'esclusione della solidarietà passiva nella confisca tra concorrenti non si estende al diverso caso di autonomia tra responsabilità penale della persona fisica e responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001. La Corte ha quindi confermato la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale

    consente la celebrazione del giudizio di legittimità in camera di consiglio senza partecipazione delle parti se non vi è richiesta di trattazione orale

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    norma richiamata quale base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • art. 322-bis c.p.p.

    norma processuale richiamata per l'appello avverso il provvedimento del GIP in materia di sequestro

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    norma richiamata in tema di confisca nei confronti dell'ente

  • art. 53 d.lgs. 231/2001

    norma richiamata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito della responsabilità dell'ente

  • art. 5 d.lgs. 231/2001

    richiamato per la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio

  • art. 8 d.lgs. 231/2001

    la Corte lo interpreta nel senso dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica, con accertamento anche incidentale del fatto-reato

  • art. 131-bis c.p.

    citato per escluderne l'applicabilità alla responsabilità amministrativa dell'ente

  • art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato in relazione alla nozione di contrasto tra giudicati, escluso quando il fatto storico resta accertato

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura presuppone un fatto storico smentito dagli atti, come l'assenza di qualsiasi arricchimento personale del destinatario della misura.
  • Il principio di esclusione della solidarietà passiva nella confisca, elaborato in tema di concorso di persone nel reato, non è automaticamente estensibile al diverso rapporto tra autore del reato e ente responsabile ex d.lgs. 231/2001, poiché si tratta di forme di responsabilità autonome e ontologicamente diverse.
  • Ai fini della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001, non è necessario il definitivo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo sufficiente un accertamento incidentale del fatto-reato, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto.
  • L'assoluzione della persona fisica non esclude automaticamente la responsabilità dell'ente; essa viene meno solo quando sia escluso il fatto storico, non quando sia solo mancata la prova della responsabilità del singolo autore.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica alla responsabilità amministrativa dell'ente da reato.
  • In presenza di un'autonoma responsabilità dell'ente, il sequestro finalizzato alla confisca del profitto può essere disposto secondo le regole del d.lgs. 231/2001 senza che operi il divieto di aggredire il patrimonio di un soggetto che non sia concorrente nel reato presupposto.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoIntercettazioni
RamiMisure cautelariResponsabilità enti (231)Processo penale
IstitutiConfisca

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