Parere n. 1243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Adelina Anna Mariggiò contro il Comune di Manduria e nei confronti del signor Benito Paolo Cinieri, per l’annullamento: - del permesso di costruire in sanatoria n. 8417/61 del 6 dicembre 2023, prot. 5205/22, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Manduria al signor Benito Paolo Cinieri, proprietario dei fabbricati siti in Manduria (TA), via Roma s.n.c. (angolo via Leontini), censiti in N.C.E.U. del territorio provinciale di Taranto al foglio 59, particella 813, subalterno 1 (allo stato: subalterni 3-10), mai pubblicato sul portale telematico del S.U.E.; - del provvedimento di approvazione della SCIA e della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) trasmesse allo SUAP del Comune di Manduria in data 8 gennaio 2025, 17 settembre 2025 e 8 ottobre 2025, adottato all'esito del procedimento amministrativo avviato il 10 novembre 2025 per la verifica dei requisiti urbanistici ed edilizi dei locali sede dell'attività artigianale e commerciale esercitata dalla TIRCAR S.r.l., di proprietà esclusiva del signor Benito Paolo Cinieri, che ne è altresì l'amministratore unico; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire in sanatoria n. 8417/61 del 6 dicembre 2023 e degli atti relativi all'approvazione di SCIA e Segnalazione Certificata di Agibilità per locali destinati ad attività artigianale e commerciale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, proprietaria dell'appartamento sovrastante i locali al piano terra acquistati dal controinteressato, ha impugnato in sede straordinaria il permesso di costruire in sanatoria e gli atti relativi a SCIA e SCA, deducendo: violazione dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, omessa istruttoria sulla consistenza urbanistica e catastale dell'immobile, falsa rappresentazione dello stato legittimo ed erronea applicazione della normativa sul condono; difetto di legittimazione del controinteressato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 380/2001; violazione degli artt. 1102 e 1122 c.c.; omessa verifica della disponibilità giuridica del bene e del rispetto dei limiti condominiali, con riferimento a interventi incidenti su parti comuni e sugli impianti idrici e fognari. Era stata proposta anche domanda cautelare. Nel corso del procedimento il controinteressato ha tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; la ricorrente ha quindi costituito il giudizio davanti al TAR Puglia – Lecce entro il termine di sessanta giorni e ne ha dato avviso alle altre parti.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. Ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dal controinteressato e perfezionata la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale, mediante la costituzione della ricorrente davanti al TAR entro il termine previsto. Le censure sostanziali relative alla sanatoria edilizia, alla legittimazione del richiedente, ai rapporti condominiali e agli impianti fognari non sono state esaminate, essendo assorbite dall'improcedibilità. Anche la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso straordinario
L'opposizione proposta dal controinteressato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché la ricorrente ha costituito il giudizio davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notificazione dell'opposizione, dandone avviso alle altre parti, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Motivi sostanziali del ricorso
Le censure relative alla conformità edilizia, alla sanatoria, alla legittimazione del richiedente e agli interventi su parti comuni non sono state esaminate per effetto della trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della definizione del procedimento per improcedibilità da trasposizione.
Norme richiamate
eventuale opposizione ... chiedendo il trasferimento della controversia in sede giurisdizionale
L'opposizione tempestiva del controinteressato determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, purché il ricorrente si costituisca davanti al giudice amministrativo entro il termine previsto.
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la procedura indicata nella disposizione.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla conformità edilizia e alla legittimità della sanatoria, ma la relativa censura non è stata esaminata.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per contestare la legittimazione del controinteressato alla presentazione dell'istanza di sanatoria; la questione non è stata esaminata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'uso delle parti comuni; la censura è rimasta assorbita.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli interventi sulle parti comuni e sugli impianti; la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l'opposizione rituale e tempestiva proposta dal controinteressato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
- Quando il ricorrente si costituisce tempestivamente davanti al tribunale amministrativo competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'opposizione e ne dà avviso alle altre parti, il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario impedisce al Consiglio di Stato di esaminare nel merito le censure dedotte e assorbe la domanda cautelare proposta nel procedimento straordinario.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a una sanatoria edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Manduria, con partecipazione del proprietario dei locali interessati, avente a oggetto un permesso di costruire in sanatoria e gli atti relativi a SCIA e Segnalazione Certificata di Agibilità per locali destinati ad attività artigianale e commerciale.
Premesse e vicenda concreta
La ricorrente abita da oltre quarant'anni nell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sovrastante i locali al piano terra acquistati dal controinteressato. I locali erano stati oggetto di precedenti modifiche edilizie e di titoli in sanatoria; gli scarichi dei reflui erano stati collegati dapprima a un pozzo nero e poi a una fossa settica Imhoff autorizzata provvisoriamente.
La ricorrente ha lamentato possibili pregiudizi derivanti dai lavori di rifacimento dell'impianto fognario condominiale e ha proposto una denuncia di nuova opera davanti al Tribunale di Taranto. Il procedimento cautelare civile è stato rigettato per difetto di legittimazione passiva del proprietario dei locali, poiché i lavori erano stati commissionati dalla società che esercitava l'attività nei locali.
Atti impugnati e motivi
Il ricorso straordinario ha impugnato:
- il permesso di costruire in sanatoria n. 8417/61 del 6 dicembre 2023;
- il provvedimento relativo alla SCIA e alla Segnalazione Certificata di Agibilità trasmesse nel 2025;
- ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale.
La ricorrente ha dedotto l'inosservanza dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, l'omessa istruttoria sulla consistenza urbanistica e catastale dei locali, la falsa rappresentazione dello stato legittimo dell'immobile e l'erronea applicazione della normativa sul condono edilizio. Ha inoltre contestato la legittimazione del richiedente alla sanatoria ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 380/2001 e denunciato la violazione degli artt. 1102 e 1122 c.c., sostenendo che gli interventi incidevano su parti comuni e sugli impianti idrici e fognari senza il consenso degli altri condomini.
Opposizione e trasposizione
Nel corso del procedimento il controinteressato ha notificato opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo il trasferimento della controversia davanti al giudice amministrativo. La ricorrente ha quindi iscritto la causa presso il TAR Puglia – Lecce e ha depositato l'atto di costituzione entro sessanta giorni dalla notificazione dell'opposizione, dandone avviso alle altre parti.
La Sezione ha ritenuto rituali e tempestivi sia l'atto di opposizione sia la successiva costituzione in giudizio. Ne consegue la trasposizione della controversia dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
Per effetto della trasposizione, il ricorso straordinario non può essere esaminato nel merito ed è dichiarato improcedibile. Restano quindi senza esame le questioni relative:
- alla conformità edilizia e alla legittimità della sanatoria;
- alla consistenza urbanistica e catastale dell'immobile;
- alla legittimazione del richiedente il titolo edilizio;
- agli interventi sulle parti comuni e sugli impianti fognari.
La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità. La controversia prosegue nella sede giurisdizionale davanti al TAR competente.
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