Parere n. 1231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal dottor Adriano Paccagnella contro il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e nei confronti del Comune di Treviso per l’annullamento: - della nota prot. n. 33823-P del 22 ottobre 2021, con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha preso atto del ritiro dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in relazione al progetto di realizzazione di un punto di ristoro in Conegliano (TV), via Benedetto Croce, pratica SUAP PCCDRN50C08C957M-12042021-suap 4770, precisando tuttavia che "per ogni futura istanza riguardante il medesimo ambito, restano ad ogni buon conto confermati i motivi ostativi riportati nel citato preavviso di diniego e gli orientamenti utili al superamento degli stessi"; - quale atto presupposto, della nota prot. n. 00287-P, di data 13 settembre 2021, con cui la medesima Soprintendenza gli ha comunicato il preavviso di diniego in ordine all'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui alla pratica SUAP sopra indicata; - per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 12373 del 15 maggio 2019 con cui la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad altro progetto di un nuovo punto di ristoro nell’area di sua proprietà, sita in Conegliano, via Benedetto Croce - pratica SUAP PCCDNR50C08C957M-23042019-0922; - di ogni altro atto agli stessi provvedimenti presupposto e/o conseguente, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle note della Soprintendenza relative al preavviso di diniego e al ritiro dell’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un punto di ristoro a Conegliano
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario, la nota con cui la Soprintendenza ha preso atto del ritiro dell’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa a un progetto di punto di ristoro, precisando che sarebbero rimasti confermati, per eventuali future istanze riguardanti il medesimo ambito, i motivi ostativi già comunicati con il preavviso di diniego. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di diniego relativo alla medesima pratica e, per quanto occorrente, i motivi ostativi comunicati nel 2019 per un diverso progetto. Il ricorrente ha dedotto cinque gruppi di censure, concernenti la violazione degli artt. 1, 2 e 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 131 e 132 del medesimo decreto legislativo, dell’art. 9 Cost. e della Convenzione europea sul paesaggio, nonché eccesso di potere per carenza di presupposti e istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta, sviamento e incompetenza. Nel procedimento il Comune di Conegliano ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al TAR Veneto, che lo ha accolto con sentenza non appellata e passata in giudicato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Conegliano e ha rilevato che, in conseguenza dell’opposizione, il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Veneto ai sensi dell’art. 48 c.p.a. Poiché la controversia è stata così trasferita nella sede giurisdizionale, il ricorso straordinario non può più essere esaminato in quella sede ed è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative all’autorizzazione paesaggistica, al preavviso di diniego e agli atti della Soprintendenza.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Conegliano ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. La successiva riassunzione del ricorso davanti al TAR Veneto ha determinato l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Mancato esame del merito
La Sezione non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità degli atti della Soprintendenza, poiché la controversia è stata trasferita nella sede giurisdizionale amministrativa.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina il trasferimento della controversia dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale.
art. 48 c.p.a.
atto di costituzione in giudizio e riassunzione davanti al giudice amministrativo
La riassunzione del ricorso davanti al TAR, conseguente all’opposizione, rende improcedibile il ricorso straordinario.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, ma non esaminato nel merito.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai tempi e all’efficienza del procedimento, ma non esaminato nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riferimento al preavviso di diniego, senza esame della relativa censura.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica, senza valutazione della legittimità degli atti impugnati.
artt. 131 e 132 d.lgs. 42/2004
Richiamati dal ricorrente in relazione alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, senza esame nel merito.
art. 9 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale della tutela del paesaggio, senza esame della fondatezza della censura.
l. 9 gennaio 2006, n. 14
Richiamata quale legge di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio, senza esame nel merito.
Massime di principio
- Quando l’opposizione al ricorso straordinario è proposta dall’amministrazione legittimata in modo rituale e tempestivo ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, la controversia deve essere trasferita nella sede giurisdizionale amministrativa.
- La riassunzione del ricorso davanti al TAR, conseguente all’opposizione, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione, poiché la controversia non può essere contemporaneamente trattata nella sede straordinaria e in quella giurisdizionale.
- In presenza di trasposizione e riassunzione davanti al giudice amministrativo, il Consiglio di Stato in sede consultiva non esamina i motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.
Improcedibilità per trasposizione di un ricorso straordinario in materia paesaggistica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro il Ministero della cultura, la competente Soprintendenza e il Comune di Conegliano, avente a oggetto atti relativi a un’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un punto di ristoro.
Premesse e atti impugnati
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della nota con cui la Soprintendenza aveva preso atto del ritiro dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, precisando tuttavia che sarebbero rimasti confermati, per eventuali future istanze concernenti il medesimo ambito, i motivi ostativi già comunicati. Erano stati inoltre impugnati il precedente preavviso di diniego relativo alla medesima pratica e, per quanto occorrente, una nota del 2019 riguardante un diverso progetto di punto di ristoro nella stessa area.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva articolato cinque gruppi di censure, denunciando la violazione della l. 241/1990, in particolare degli artt. 1, 2 e 10-bis, dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 131 e 132 del medesimo decreto legislativo, dell’art. 9 Cost. e della Convenzione europea sul paesaggio recepita con l. 9 gennaio 2006, n. 14.
Le doglianze comprendevano anche eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta, sviamento e incompetenza.
Opposizione e riassunzione davanti al TAR
Il Comune di Conegliano ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita in sede giurisdizionale. In seguito, il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Veneto ai sensi dell’art. 48 c.p.a.
Il TAR Veneto ha definito il giudizio con sentenza del 3 giugno 2024, che, secondo quanto riferito agli atti, non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione del Comune e ha valorizzato l’avvenuta riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo. La trasposizione ha impedito la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria.
Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato la fondatezza delle censure relative all’autorizzazione paesaggistica, al preavviso di diniego, alla motivazione della Soprintendenza o ai presunti vizi di istruttoria e di competenza.
Conclusione
Il parere ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. La pronuncia ha pertanto natura processuale e non contiene una decisione sul merito della controversia paesaggistica.
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