Parere n. 1228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla professoressa Maria Addolorata Mariggiò contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Consorziale" di Bari e l’Università degli Studi di Bari per l’annullamento: - della delibera del D.G. n. 44 del 16 gennaio 2012, recante la riorganizzazione dell'attività diagnostica di laboratorio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la delibera del Direttore Generale n. 462 del 19 aprile 2012, che ha emanato disposizioni integrative per l'applicazione della delibera n. 44/2012 relativamente ai Laboratori di Patologia Clinica I Ospedaliera e di Patologia Clinica Universitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera del Direttore generale n. 44 del 16 gennaio 2012 sulla riorganizzazione dell’attività diagnostica di laboratorio e degli atti connessi, inclusa la delibera n. 462 del 19 aprile 2012.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gli atti con cui è stata riorganizzata l’attività diagnostica di laboratorio, deducendo la violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e plurimi profili di eccesso di potere, tra cui sviamento, difetto dei presupposti, contraddittorietà e irrazionalità manifesta. L’Amministrazione non ha trasmesso la relazione richiesta dalla Sezione. Nel corso del 2026 la Sezione ha chiesto alle parti di manifestare la permanenza dell’interesse alla decisione; la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, in ragione del lungo tempo trascorso dalla sua proposizione.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso determini una sopravvenuta carenza di interesse e ha quindi espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La conclusione è stata ricondotta al principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, sicché il gravame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Principio dispositivo nel ricorso straordinario
Il principio dispositivo opera anche nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la dichiarazione della parte circa il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
depositato direttamente in Consiglio di Stato - ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Violazione degli artt. 1 e 5 d. lgs. 21.12.1999 n. 517
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente come parametro di legittimità degli atti di riorganizzazione dell’attività diagnostica di laboratorio; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato la violazione a causa dell’improcedibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, ove non emergano ragioni per proseguire d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, il venir meno dell’interesse alla coltivazione del gravame preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del ricorso senza esame del merito delle censure formulate contro gli atti impugnati.
Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una professoressa universitaria contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Consorziale" di Bari e l’Università degli Studi di Bari. Il ricorso riguardava la riorganizzazione dell’attività diagnostica di laboratorio.
Atti impugnati e motivi di ricorso
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento della delibera del Direttore generale n. 44 del 16 gennaio 2012 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la delibera n. 462 del 19 aprile 2012, relativa alle modalità applicative della riorganizzazione nei Laboratori di Patologia Clinica I Ospedaliera e di Patologia Clinica Universitaria.
Le censure dedotte riguardavano:
- la violazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- l’eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti;
- l’eccesso di potere per contraddittorietà e irrazionalità manifesta.
Sviluppo procedimentale
Il ricorso, notificato il 22 maggio 2012 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, era stato oggetto di una richiesta di relazione all’Amministrazione. La richiesta, reiterata anche con il parere interlocutorio n. 00714/2015 dell’11 marzo 2015, non è stata adempiuta.
Nel 2026, a seguito della riassegnazione dell’affare alla Sezione Prima, la Sezione ha invitato le parti a dichiarare se permanesse l’interesse alla decisione o se fossero sopravvenute cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con nota del 4 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso.
La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione integrasse una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha inoltre affermato l’applicabilità del principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla violazione del d.lgs. n. 517/1999 e all’eccesso di potere. Ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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