Parere n. 1227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Edile Vispin s.r.l., in persona del l.r.p.t. signor Igino Vintino, e dalla Magitec s.r.l., in persona del l.r.p.t. signora Alessia Vintino, contro il Comune di Montasola per l’annullamento: - della determinazione dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Montasola n. 2 del 7 ottobre 2023, avente ad oggetto la “realizzazione in regime di concessione nell’ambito di partenariato pubblico-privato per i lavori di costruzione di un impianto crematorio nel cimitero comunale e della connessa gestione – determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 – presa atto Autorizzazione unica ambientale – Provvedimento autorizzativo unico”; - di ogni altro atto o provvedimento comunale, nelle parti in cui prevedono la limitazione dell’attività dell’impianto ad un numero di cremazioni non superiore a quello indicato nel piano economico finanziario allegato alla proposta presentata in data 16 settembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione SUAP n. 2 del 7 ottobre 2023 relativa alla realizzazione e gestione, in partenariato pubblico-privato, di un impianto crematorio, limitatamente al numero massimo di cremazioni previsto dal piano economico-finanziario.
Esito
La questione giuridica
Le società ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determinazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montasola n. 2 del 7 ottobre 2023, nella parte in cui limitava l’attività dell’impianto crematorio a un numero di cremazioni non superiore a quello indicato nel piano economico-finanziario allegato alla proposta del 16 settembre 2020. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, dell’art. 3 del decreto legislativo n. 59/2013 e degli artt. 215, 216 e 269 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché incompetenza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Nel corso del procedimento le ricorrenti, con nota del 6 febbraio 2025, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità.
Il parere
La Sezione ha preso atto della dichiarazione delle ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati quindi esaminati nel merito i motivi relativi alla legittimità della limitazione del numero di cremazioni, né l’eccezione di inammissibilità per carenza di lesività sollevata dal Comune. Il parere conclude per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse alla decisione impone, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
artt. 216 e 217 r.d. n. 1265/1934
Le disposizioni sono state richiamate dalle ricorrenti quale parametro di legittimità dell’atto impugnato, ma non sono state esaminate nel merito a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 d.lgs. n. 59/2013
La disposizione è stata richiamata tra i parametri asseritamente violati, senza esame di merito da parte della Sezione.
artt. 215, 216 e 269 d.lgs. n. 152/2006
Le disposizioni sono state indicate dalle ricorrenti come norme violate, ma la questione sostanziale è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016
La disposizione è richiamata nell’oggetto della determinazione comunale impugnata; il parere non ne valuta l’applicazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso e delle ulteriori questioni relative alla legittimità dell’atto impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro la limitazione dell’attività di un impianto crematorio
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due società contro il Comune di Montasola, relativo alla determinazione SUAP n. 2 del 7 ottobre 2023 concernente la realizzazione e gestione, in regime di partenariato pubblico-privato, di un impianto crematorio nel cimitero comunale.
Premesse e oggetto dell’impugnazione
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento della determinazione nella parte in cui limitava il numero di cremazioni effettuabili dall’impianto al quantitativo indicato nel piano economico-finanziario allegato alla proposta presentata il 16 settembre 2020. L’impugnazione riguardava anche gli ulteriori atti comunali connessi, nei limiti in cui contenessero la medesima limitazione.
Motivi dedotti
Il ricorso articolava un unico motivo complesso, fondato sulla dedotta violazione degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, dell’art. 3 del d.lgs. n. 59/2013 e degli artt. 215, 216 e 269 del d.lgs. n. 152/2006. Erano inoltre dedotti:
- incompetenza;
- difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
- irrazionalità e contraddittorietà;
- sviamento e ingiustizia manifesta.
Il Comune di Montasola aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività dell’atto e, nel merito, ne aveva contestato la fondatezza. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione istruttoria, aveva inizialmente ritenuto il gravame infondato e da respingere.
Sopravvenuta carenza di interesse
Nel corso del procedimento, con nota del 6 febbraio 2025, le società ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e hanno chiesto che fosse dichiarata la relativa improcedibilità. Il Comune ha aderito a tale richiesta.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto determinante la dichiarazione delle ricorrenti, richiamando il principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Venuto meno l’interesse alla decisione, non residuava una questione da esaminare nel merito.
La Sezione non ha quindi esaminato né i motivi di legittimità relativi alla limitazione del numero di cremazioni né l’eccezione comunale concernente la carenza di lesività dell’atto.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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