Parere n. 1230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalle signore Maria Concetta Lattanzio e Maria Giovanna Cortellino contro la Provincia di Barletta - Andria - Trani per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 1280 del 22 novembre 2023 a firma del Dirigente della 2 Area - Ambiente, Tecnologia, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto della Provincia di Barletta Andria – Trani, notificata in data 6 dicembre 2023 e 13 dicembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione non ha esaminato i motivi di merito, ritenendo che l'opposizione proposta dal Comune di Trani fosse rituale e tempestiva e che il ricorso fosse stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale. Per tale ragione ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione.
Impugnazione della determinazione dirigenziale n. 1280 del 22 novembre 2023 della Provincia di Barletta - Andria - Trani e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario la determinazione dirigenziale n. 1280 del 22 novembre 2023, deducendo: la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell'art. 14 della l. n. 241/1990 per omessa partecipazione al procedimento; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà, nonché la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Nel corso del procedimento, il Comune di Trani ha proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto, a seguito di costituzione in giudizio ex art. 48 c.p.a., dinanzi al T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, nel procedimento n. 939/2024.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta dal Comune di Trani ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Puglia - Bari ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame delle censure dedotte.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti con riferimento all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la Sezione non ne ha esaminato la fondatezza per effetto della trasposizione del ricorso.
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti con riferimento all'omessa partecipazione al procedimento, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
La disposizione è stata richiamata in relazione all'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, senza che la Sezione abbia proceduto alla valutazione della censura.
L'opposizione dell'amministrazione o del controinteressato determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, purché rituale e tempestiva.
La costituzione in giudizio e la riassunzione davanti al giudice amministrativo hanno consentito la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando l'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è rituale e tempestiva e il ricorso straordinario viene trasposto e riassunto davanti al tribunale amministrativo regionale, il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare nel merito i motivi di impugnazione, che devono essere valutati dal giudice amministrativo adito.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due private contro la Provincia di Barletta - Andria - Trani, con l'intervento procedimentale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'impugnazione riguardava la determinazione dirigenziale n. 1280 del 22 novembre 2023 e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Censure dedotte dalle ricorrenti
Le ricorrenti avevano denunciato:
- la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la violazione dell'art. 14 della l. n. 241/1990, per omessa partecipazione al procedimento;
- l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà;
- la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione istruttoria, aveva ritenuto il ricorso infondato e ne aveva chiesto il rigetto.
Opposizione e trasposizione
Nel corso del procedimento è emerso che il Comune di Trani aveva notificato, il 30 maggio 2024, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
A seguito di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, nel procedimento n. 939/2024.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Il Consiglio di Stato non ha pertanto esaminato le censure relative alla partecipazione procedimentale, all'istruttoria e alla motivazione dell'atto impugnato. La valutazione di tali questioni resta demandata al T.A.R. Puglia - Bari, dinanzi al quale la controversia è stata riassunta.
Conclusioni
Il parere ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, senza pronuncia sulla fondatezza o infondatezza dei motivi di merito.
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