Parere n. 1232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 18700 del 23 novembre 2017 e della nota prot. n. 20145 del 4 dicembre 2018, concernenti il recupero di somme corrisposte ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti di recupero della metà delle somme corrisposte durante l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 18700 del 23 novembre 2017 e la nota prot. n. 20145 del 4 dicembre 2018, con cui il Ministero ha disposto il recupero di euro 5.365,58, pari alla metà delle somme corrisposte per il periodo dall’8 febbraio 2014 al 17 luglio 2014, a decorrere dal tredicesimo mese di aspettativa per infermità. Il ricorrente, assente per malattia dall’8 febbraio 2013, era stato inizialmente giudicato idoneo al servizio e successivamente, il 9 dicembre 2014, permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia penitenziaria, ma idoneo al transito nei ruoli civili. Le patologie non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreto del 7 settembre 2015. Il motivo di ricorso consiste nella violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 170/2007 e dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009: secondo il ricorrente, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio era intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa, sicché le somme non avrebbero potuto essere ripetute.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la legittimità del recupero. L’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, che esclude la ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese, si applica testualmente e tassativamente al solo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Il ricorrente, invece, era stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto, fattispecie disciplinata dal comma 4 dello stesso articolo. Tale comma prevede la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa e della totalità delle somme corrisposte oltre il diciottesimo mese, senza stabilire un termine oltre il quale il recupero non sia più possibile. Non è quindi consentita l’estensione analogica del limite temporale previsto dal comma 3. Il recupero delle somme indebitamente corrisposte costituisce esercizio doveroso del diritto dell’amministrazione alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.; si tratta di un’attività vincolata e non autoritativa, rispetto alla quale non rilevano né l’affidamento del percipiente né il decorso del tempo. La buona fede può incidere soltanto sulle modalità di recupero, mediante rateizzazione o dilazione. Nel caso concreto era stata prevista la possibilità di pagamento in un massimo di 24 rate.
Osservazioni
Applicabilità dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009
La disciplina della non ripetibilità delle somme quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese riguarda esclusivamente il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Non si applica al personale giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto.
Applicabilità dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009
Al personale permanentemente non idoneo in modo assoluto si applica il comma 4, che consente il recupero della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa e della totalità di quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese, senza un limite temporale collegato alla data della pronuncia sulla causa di servizio.
Natura del recupero delle somme indebitamente corrisposte
Il recupero costituisce attività doverosa e vincolata, riconducibile all’esercizio del diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.; l’interessato può contestare errori di conteggio o l’effettiva sussistenza dell’indebito.
Affidamento, decorso del tempo e modalità di recupero
Né l’affidamento del percipiente né il decorso del tempo impediscono il recupero e non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico o sui presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. La buona fede può rilevare soltanto ai fini della rateizzazione o della dilazione, modalità già considerate dall’amministrazione mediante la previsione di un massimo di 24 rate.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007
«Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa».
La disposizione, come sostituita dalla disciplina successiva, è riferita al personale permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.
art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009
«Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa».
La non ripetibilità oltre il ventiquattresimo mese opera esclusivamente per il personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale e non può essere estesa analogicamente all’inidoneità assoluta.
art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009
«Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa».
La disposizione si applica al personale permanentemente non idoneo in modo assoluto e non prevede un termine decadenziale collegato al momento della pronuncia sulla causa di servizio.
art. 68, comma 3, d.P.R. n. 3/1957
È richiamato dall’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009 tra i limiti normativi fatti salvi.
art. 70 d.P.R. n. 3/1957
È richiamato dall’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009 tra i limiti normativi fatti salvi.
art. 2033 c.c.
Fondamento del diritto-dovere dell’amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte; il recupero ha natura vincolata e non rinunziabile.
art. 21-nonies l. 241/1990
I presupposti dell’annullamento d’ufficio non devono essere specificamente motivati nel recupero di somme indebitamente erogate, poiché tale recupero non costituisce esercizio di autotutela provvedimentale ma attività doverosa di ripetizione dell’indebito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati relativi alla salute della parte ricorrente.
Massime di principio
- La previsione che esclude la ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese, contenuta nell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, è norma speciale di favore applicabile esclusivamente al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.
- La diversa condizione del personale permanentemente non idoneo in modo assoluto giustifica l’applicazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, che consente il recupero delle somme secondo le scansioni temporali previste dalla norma senza alcun limite collegato alla data della pronuncia sulla causa di servizio.
- Il limite temporale previsto per l’inidoneità parziale non può essere esteso analogicamente all’inidoneità assoluta, trattandosi di una disciplina tassativa e circoscritta.
- Il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2033 c.c. costituisce attività doverosa, vincolata e non autoritativa; non richiede la motivazione propria dell’autotutela decisoria e non è impedito né dal decorso del tempo né dalla buona fede del percettore.
- La buona fede del percettore e la destinazione delle somme a bisogni primari possono incidere soltanto sulle modalità esecutive del recupero, imponendo eventualmente modalità non eccessivamente onerose, quali rateizzazione o dilazione.
Recupero di somme corrisposte durante l’aspettativa per infermità
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Sono stati impugnati gli atti con cui l’amministrazione ha disposto il recupero di euro 5.365,58, pari alla metà delle somme corrisposte durante un periodo di aspettativa per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Fatti rilevanti
Il ricorrente è rimasto assente per malattia dall’8 febbraio 2013 al 17 luglio 2014. Il 17 luglio 2014 la Commissione medica ospedaliera di Bari lo aveva giudicato idoneo al servizio d’istituto; il 9 dicembre 2014 la Commissione medica ospedaliera di seconda istanza di Roma lo ha invece giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia penitenziaria, riconoscendogli la possibilità di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato.
Con decreto del 3 marzo 2015 il dipendente è stato dispensato dal servizio per infermità, con decorrenza dal 16 ottobre 2014, per compimento del periodo massimo di aspettativa. Successivamente, con decreto del 7 settembre 2015, le patologie non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il Ministero ha quindi disposto il recupero della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo mese di assenza, relativamente al periodo dall’8 febbraio 2014 al 17 luglio 2014.
Motivo del ricorso
Il ricorrente ha invocato l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, corrispondente all’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009. Tale disciplina stabilisce che non si procede alla ripetizione quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa.
Secondo il ricorrente, tra l’inizio dell’aspettativa e il decreto del 7 settembre 2015 era trascorso un periodo superiore a ventiquattro mesi; di conseguenza, il recupero sarebbe stato illegittimo.
Distinzione tra inidoneità parziale e assoluta
La Sezione ha ritenuto decisiva la distinzione normativa tra personale permanentemente non idoneo in modo parziale e personale permanentemente non idoneo in modo assoluto.
Il comma 3 dell’art. 16 del d.P.R. n. 51/2009 riguarda esclusivamente il personale permanentemente non idoneo in modo parziale. Si tratta di dipendenti che restano nel rapporto organico con l’amministrazione, pur non potendo svolgere tutte le funzioni d’istituto, e che possono essere impiegati in servizi compatibili oppure transitare in altri ruoli.
Il comma 4 riguarda invece il personale permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio di polizia, che perde definitivamente la possibilità di svolgere le funzioni d’istituto, pur potendo eventualmente transitare nei ruoli civili. Il ricorrente rientrava in quest’ultima categoria.
Disciplina applicabile
Per l’inidoneità assoluta trova applicazione l’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009. La norma prevede che, in caso di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, siano ripetibili:
- la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa;
- tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Il comma 4 non contiene un termine decadenziale analogo a quello previsto dal comma 3. Pertanto, il superamento del ventiquattresimo mese dalla collocazione in aspettativa non impedisce il recupero nei confronti del personale permanentemente non idoneo in modo assoluto. La Sezione ha richiamato, in tal senso, i propri pareri nn. 719/2022, 1874/2020 e 1196/2020, ritenendo preferibile dare continuità a tale orientamento rispetto a un diverso indirizzo pretorio.
Natura del recupero
Il recupero delle somme costituisce esercizio del diritto-dovere dell’amministrazione alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. L’attività ha carattere vincolato, non autoritativo e paritetico, nell’ambito del rapporto obbligatorio di dare e avere tra amministrazione e dipendente.
L’interessato può contestare la sussistenza dell’indebito o eventuali errori di conteggio, ma l’amministrazione non deve svolgere una nuova ponderazione discrezionale degli interessi né motivare il recupero secondo i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’interesse pubblico al recupero è considerato sussistente in re ipsa quando siano state erogate somme prive di titolo.
Affidamento, decorso del tempo e rateizzazione
Né il decorso del tempo né l’eventuale affidamento del percettore impediscono la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Anche la buona fede del dipendente non esclude il recupero.
La buona fede e l’eventuale destinazione delle somme a bisogni primari possono rilevare soltanto in relazione alle modalità di esecuzione, che devono essere non eccessivamente onerose. Nel caso concreto l’amministrazione aveva previsto la possibilità di rateizzare il debito in un massimo di 24 rate.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009 e ha escluso l’applicabilità del limite temporale previsto dal comma 3. Il ricorso straordinario è stato pertanto rigettato, con oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei dati personali e sanitari.
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