Cassazione Penale, Sentenza n. 3336/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 31/05/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del 30/04/2021. Due motivi principali: 1) violazione di legge per presunta retrodatazione delle fonti indiziarie (si sosteneva che gli elementi che avevano portato alla seconda ordinanza cautelare erano già desumibili dagli atti relativi alla precedente misura cautelare del 5/9/2020, essendo le condotte contestate anteriori a quell'arresto); 2) vizio motivazionale: si contestava la decisione del Tribunale di disporre la custodia cautelare in carcere nonostante la precedente sostituzione con arresti domiciliari conseguente al patteggiamento, i precedenti penali datati e il corretto comportamento durante la detenzione domiciliare, ritenendo contraddittoria e illogica la valutazione sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla retrodatazione: la nozione di "desumibilità" richiede non una mera conoscibilità storica dei fatti ma la disponibilità, all'epoca della prima misura, di un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al pubblico ministero un apprezzamento prognostico adeguato idoneo a giustificare una nuova misura cautelare; nel caso di specie l'informativa finale sugli ulteriori fatti è stata depositata il 23/10/2020, dopo la prima ordinanza, e le difese non hanno fornito riscontri concreti tale da intaccare tale principio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura sulla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari fosse in realtà una diversa ricostruzione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità salvo che non ricorra violazione di legge o manifesta illogicità motivazionale; il Tribunale aveva motivatamente evidenziato la completezza e la gravità del quadro investigativo, i precedenti specifici del ricorrente e la sua facoltà di non rispondere, giustificando la misura più afflittiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
Richiamata come norma materiale relativa alla partecipazione nel reato (concorso di persone) fra i reati contestati.
Richiamata tra le norme penali indicate per la ricostruzione della responsabilità e delle aggravazioni; è utilizzata per inquadrare profili di responsabilità connessi ai reati contestati.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del Testo unico stupefacenti richiamata per i reati di traffico di sostanze stupefacenti contestati al ricorrente (determinazione degli illeciti e relative pene).
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge; la Corte richiama il principio che la cassazione può incidere sulle misure cautelari solo in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità motivazionale.
Richiamata per indicare che un procedimento precedente si era concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), fattore considerato ma non decisivo rispetto alla valutazione successiva delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di Cancelleria a seguito della decisione di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La "desumibilità" degli indizi ai fini della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare non è la mera conoscibilità storica dei fatti, ma richiede l'esistenza, al momento della prima misura, di un compendio documentale o dichiarativo che permetta al pubblico ministero un serio apprezzamento prognostico idoneo a richiedere una nuova misura.
- La cassazione in materia di misure cautelari è limitata: può sindacare la decisione del giudice di merito solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per una differente valutazione dei fatti o per una semplice rivalutazione degli elementi probatori.
- La sostituzione di una misura cautelare più afflittiva con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari) in un procedimento precedente non impedisce automaticamente l'applicazione successiva di una misura più grave se emerge un quadro investigativo successivamente rafforzato che evidenzi esigenze cautelari maggiori.
- Il patteggiamento e il buon comportamento durante la detenzione domiciliare sono elementi da valutare ma non necessariamente escludono esigenze cautelari ove l'indagine successiva presenti elementi che indicano attività di spaccio su larga scala o ruolo di fornitore abituale.
- La facoltà di non rispondere dell'indagato non altera di per sé la valutazione del giudice sulla gravità indiziaria; spetta alla difesa fornire elementi concreti per contrastare la ricostruzione investigativa.
- Per impugnare con successo la misura cautelare in Cassazione è utile impostare censure che mostrino specifiche violazioni di legge o evidenzino incongruenze manifeste nella motivazione, piuttosto che argomentazioni basate su diversa valutazione dei fatti.
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