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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3290/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione e da stato di ebbrezza (tasso > 1,5 g/l). Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) vizio motivazionale per mancata considerazione di ricostruzioni alternative del sinistro (diversa massa dei veicoli, velocità, eccentricità dell'urto e possibile concorso colposo del conducente della Fiat Panda, FRATELLI Liborio); 2) violazione dell'art.354 c.p.p. per l'utilizzo di esiti di accertamento tecnico irripetibile presumibilmente inquinato dalla mancata chiusura al traffico dell'area; 3) vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della pena ritenuta non adeguatamente motivata e troppo vicina alla metà del massimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il sindacato di legittimità verifica la coerenza logica della motivazione, non la migliore ricostruzione dei fatti; la Corte territoriale aveva fornito valutazione articolata e coerente basata su esiti tecnici e verbalizzazioni, evidenziando l'elevata velocità (circa 150/160 km/h contro limite 100 km/h), l'ebbrezza marcata e il mancato rispetto della distanza di sicurezza come cause efficienti del tamponamento. Il secondo motivo è stato ritenuto assolutamente assertivo e congetturale, privo di elementi che dimostrassero concretamente l'inquinamento degli accertamenti tecnici. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto infondato: la pena inflitta (5 anni) rientra nella forbice edittale (3-10 anni) e non supera la misura media; la Corte ha inoltre ricordato i principi giurisprudenziali su come calcolare il limite medio edittale e che la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena richiede motivazione dettagliata solo se la pena eccede di molto la media. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    La Corte ricorda che il sindacato di legittimità si limita a verificare la presenza e la coerenza logica della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare le prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 354 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione agli accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto che la mera prospettazione che l'accertamento sia stato "inquinato" non è sufficiente, occorrono elementi concreti che rendano l'alternativa dinamica "hic et nunc" concretamente probabile

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale per la determinazione della pena; la Corte conferma che il giudice di merito deve applicare i criteri dell'art.133 e che per pene inferiori o lievemente superiori alla media è ammessa una motivazione anche sintetica (espressioni tipo "pena congrua", "pena equa") salvo che la pena non sia di gran lunga superiore alla misura media

  • art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)

    non testualmente citato ma delineato nella dinamica della fattispecie

    Il reato ascritto è omicidio colposo; la Corte richiama la forbice sanzionatoria utilizzata per valutare la posizione sanzionatoria del condannato (nella motivazione si indica la pena edittale 3-10 anni per la fattispecie pluriaggravata)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il suo sindacato è limitato a verificare la presenza di una motivazione logica e coerente, non a proporre la migliore ricostruzione possibile.
  • Una prospettazione alternativa del fatto (ricostruzione dinamica diversa) deve essere supportata da elementi concreti e probativi: affermazioni mere o possibilistiche sono inammissibili in cassazione.
  • Per contestare esiti di accertamenti tecnici irripetibili occorre dimostrare in modo specifico l'inquinamento o l'alterazione dei dati; la semplice indicazione della mancata chiusura della scena non basta senza riscontri concreti.
  • Nella quantificazione della pena il giudice di merito ha una discrezionalità ampia; la motivazione è corretta se mostra l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., e una motivazione sintetica è ammessa quando la pena non eccede di molto la media edittale.
  • In situazioni similari, il ricorrente dovrebbe concentrare i motivi di cassazione su vizi di motivazione "ictu oculi" (evidenti), errori giuridici o sulla mancanza totale di motivazione piuttosto che su rivalutazioni delle prove prive di nuovi elementi probatori.

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