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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3292/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CROCE impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari che confermava la condanna del Tribunale di Foggia per il reato di furto tentato pluriaggravato di autovettura in sosta (fatti del 12.5.2020). Ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazioni procedurali in ordine alla responsabilità penale e al valore degli atti della polizia giudiziaria, lamentando lacune nella ricostruzione dei fatti; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis c.p.; (3) mancata disapplicazione della recidiva; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o loro prevalenza; (5) estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata. Motivi principali: il primo motivo è stato ritenuto improponibile e disallineato dai fatti (si basava su un diverso episodio e su elementi non pertinenti); l'imputato era stato arrestato in flagranza e risultava reo confesso; il motivo relativo ad art.131-bis è inammissibile perché la causa di non punibilità era già vigente al momento del fatto e poteva essere chiesta nei precedenti gradi, non per la prima volta in Cassazione; la lamentela sulla recidiva, pur pertinente, è inammissibile per mancata analisi critica della motivazione impugnata; le attenuanti generiche erano già riconosciute in primo grado e la loro prevalenza è esclusa in presenza di recidiva specifica infraquinquennale (art.99, comma 4 c.p. e art.69, comma 4 c.p.); la doglianza sulla prescrizione è infondata perché il termine prescrizionale non si era estinto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.131-bis cod.pen.

    La Corte rileva che la causa di non punibilità per particolare tenuità era già in vigore al momento del fatto (introdotta con D.Lgs. del 2015) e che il beneficio non può essere chiesto per la prima volta in sede di legittimità quando non sia stato proposto nei precedenti gradi.

  • art.99 comma 4 cod.pen.

    Richiamata per la recidiva facoltativa: la presenza di recidiva specifica reiterata infraquinquennale incide sul sindacato della prevalenza delle attenuanti e sulla disciplina sanzionatoria; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di disapplicazione senza adeguata critica della motivazione di merito.

  • art.69 comma 4 cod.pen.

    Prevede il divieto di dichiarare prevalenti le attenuanti generiche quando ricorra la recidiva specifica reiterata infraquinquennale; la Corte ha richiamato tale divieto per respingere la pretesa prevalenza delle attenuanti.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che, avendo il ricorso risultata inammissibile senza che sussistesse assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.

  • D.Lgs. 16 maggio 2015 (introduzione art.131-bis)

    Richiamato per spiegare che la nuova disciplina della causa di non punibilità era già operativa al momento del fatto e quindi non poteva essere invocata per la prima volta in Cassazione.

  • Corte Cost. sent. n.186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art.616 c.p.p.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso in Cassazione deve confrontarsi direttamente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; espressioni generiche o assenza di analisi comparativa rendono il motivo inammissibile.
  • Non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che potevano e dovevano essere sollevate nei gradi di merito (ad es. istanza di applicazione di art.131-bis).
  • La richiesta di disapplicazione della recidiva richiede una specifica censura motivata della motivazione di merito; semplici affermazioni di sproporzione del trattamento sanzionatorio sono insufficienti.
  • Quando la legge vieta espressamente la prevalenza delle attenuanti in presenza di recidiva (es. art.69 c.4 in combinato con art.99 c.4), non è possibile ottenere la prevalenza delle attenuanti senza preliminare superamento della ricorrenza della recidiva.
  • La prescrizione va valutata con riferimento alla data del fatto e ai termini legali effettivi; l'assunto di estinzione per prescrizione va provato con calcoli temporali precisi, tenendo conto degli eventuali periodi di interruzione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie se non sussistono giustificazioni sulla determinazione dell'inammissibilità (art.616 c.p.p.).

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