Cassazione Penale, Sentenza n. 3289/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che confermava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 co.2 lett.c) C.d.S.) con aggravante di avere provocato un sinistro. Deduce: 1) sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; 2) inosservanza delle norme processuali perché l'esame tossicologico è stato eseguito in ospedale senza acquisizione del consenso al trattamento; 3) difetto di motivazione in relazione agli argomenti difensivi sull'assenza del consenso al prelievo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'art.186 C.d.S., nel disciplinare gli accertamenti sul tasso alcolemico, non prevede un preventivo consenso dell'interessato al prelievo per fini probatori e quindi la mancanza di consenso non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli esami compiuti. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale questione relativa al mancato avviso della facoltà di assistenza da parte di un difensore concerne garanzie difensive diverse e nuova, che avrebbe dovuto essere sollevata in primo grado e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità non è stata esaminata la questione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.186 Codice della Strada
art.186 co.2 lett.c) C.d.S.
La disciplina degli accertamenti alcolemici non prevede un preventivo consenso dell'interessato al prelievo di campioni quando il prelievo è richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolico; la mancanza di consenso non determina automaticamente inutilizzabilità degli esami.
art.13 Cost.
L'art.186 C.d.S. attua la riserva di legge prevista dall'art.13 comma 2 Cost., giustificando limiti al consenso in materia di prelievi per accertamenti alcolemici.
art.114 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art.114 disp.att.cod.proc.pen.
Disciplina le garanzie difensive del conducente in occasione di accertamenti urgenti; la mancata informazione sulla facoltà di assistenza difensiva incide sull'utilizzabilità degli accertamenti sanitari ma costituisce questione da sollevare tempestivamente in primo grado.
art.616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez.4 n.27107 del 15/09/2020 (Tedesco); n.43217 del 08/10/2019 (Monti); Sez.U n.23428 del 22/03/2005 (Bracale); Sez.6 n.33030 del 29/05/2014 (A.)
Richiami a precedenti che affermano la non necessità del consenso preventivo al prelievo biologico per accertamenti alcolemici richiesti dalla polizia giudiziaria e i limiti alla rilevabilità ex tunc di questioni processuali non dedotte in fase di merito.
Corte Costituzionale
Corte Cost. sent. n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'applicazione dell'art.616 c.p.p. e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata acquisizione del consenso del paziente al prelievo biologico effettuato su richiesta della polizia giudiziaria per accertare il tasso alcolemico, in base alla giurisprudenza di legittimità, non rende automaticamente inutilizzabili gli esami; l'art.186 C.d.S. disciplina la materia senza prevedere un preventivo consenso.
- Le questioni relative a presunte nullità o violazioni delle garanzie difensive (es. mancato avviso della facoltà di assistenza del difensore) vanno sollevate tempestivamente nel giudizio di primo grado; non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione se si tratta di nullità a regime intermedio verificatasi prima del giudizio.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non procede all'esame nel merito (ad es. alla verifica della sopravvenuta prescrizione).
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Strategia difensiva consigliata: sollevare immediatamente in primo grado tutte le eccezioni di nullità o le questioni processuali connesse agli accertamenti (consenso, assistenza difensiva, modalità del prelievo), poiché la loro sollevazione tardiva può essere inammissibile in sede di legittimità.
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