Cassazione Penale, Sentenza n. 3286/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso la conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), lamentando vizio di motivazione nella determinazione della pena: in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la ritenuta prevalenza delle circostanze aggravanti sull'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7. Si è fatto valere che l'imputato si era spontaneamente presentato dai carabinieri e aveva reso piena confessione, nonché la scarsa rilevanza dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la quantificazione della pena richiamando la gravità del fatto (velocità di 90 km/h in centro abitato con limite di 40, marcia al centro della carreggiata, veicolo potente privo di assicurazione, pneumatici usurati), la fuga dopo l'investimento e la personalità negativa del prevenuto (uso di stupefacenti e precedenti). Ha inoltre ritenuto congruo il bilanciamento che ha attribuito prevalenza alle aggravanti sull'unica attenuante, giudicata scarsamente rilevante rispetto alla dinamica dell'evento. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; la Corte ha valutato la presenza di un'attenuante richiamata dal ricorso (cfr. comma 7) ma l'ha ritenuta di scarsa incidenza rispetto alle aggravanti contestate
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha richiamato che il giudice di merito deve riferirsi ai criteri dell'art. 133 e che una motivazione sintetica (es. "pena congrua") è sufficiente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale
Massime di principio
- La determinazione della pena è rimessa in ampia misura alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo il difetto di motivazione, l'arbitrarietà o il vizio logico evidente.
- La confessione spontanea e la presentazione alle autorità possono costituire elementi attenuanti, ma possono essere facilmente neutralizzati se sussistono gravi aggravanti (es. velocità eccessiva, guida pericolosa, fuga, veicolo senza assicurazione, condizioni del mezzo, precedenti rilevanti).
- Per contestare con successo in cassazione la dosimetria della pena occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o arbitraria o che la pena sia sproporzionata rispetto alla fattispecie; non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione discrezionale.
- Nelle ipotesi di omicidio stradale, elementi oggettivi della dinamica (velocità rispetto al limite, posizione di marcia, condizioni del veicolo, comportamento post-sinistro) pesano fortemente nella valutazione della colpevolezza e nella prevalenza delle circostanze aggravanti.
- La chiara esposizione dei criteri usati per la quantificazione della pena secondo l'art. 133 c.p. è richiesta dal giudice di merito, ma può essere formulata anche in termini sintetici purché non si tratti di una motivazione insufficiente rispetto alla gravità della pena.
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