Cassazione Civile, Ordinanza n. 26405/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, avvenuto presso un ufficio postale, di due assegni sottratti a un condominio e poi negoziati da soggetto non legittimato. Il condominio aveva chiesto la condanna dell'ente negoziatore al rimborso della somma complessivamente incassata, sostenendo che il pagamento fosse avvenuto in violazione dei doveri di diligenza nell'identificazione del presentatore e nella gestione successiva dell'operazione. In appello la domanda era stata accolta: la Corte territoriale aveva ritenuto Poste responsabile per negligenza nell'identificazione del beneficiario/titolare del conto, anche per non avere seguito alcune raccomandazioni ABI e per non avere adottato cautele ulteriori nonostante circostanze anomale (accreditamenti quasi simultanei, successivi prelievi fino all'azzeramento, segnalazione del condominio). Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 1992 c.c., sostenendo di avere identificato il beneficiario sulla base di un documento regolare e di non poter compiere ulteriori verifiche nei brevi termini di legge; 2) violazione dell'art. 1227 c.c., deducendo il concorso di colpa del condominio/amministratrice per mancata diligente custodia e per tardiva denuncia, nonché la mancata censura della decisione d'appello sulla ratio causale; 3) violazione dell'art. 1277 c.c. in tema di rivalutazione monetaria, contestando la liquidazione del danno come debito di valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: secondo la Corte d'appello, il danno non dipendeva dalla sola eventuale mancata verifica dell'amministratrice sulla dotazione dei carnet di assegni, ma soprattutto dal fatto sopravvenuto costituito dal pagamento a soggetto non legittimato e dall'omessa adozione, da parte di Poste, di cautele doverose dopo la segnalazione dell'irregolarità, segnalazione idonea a mettere in allarme l'ente negoziatore. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché l'obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale è debito di valore e può essere liquidata tenendo conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria sino alla decisione. È stata quindi confermata la condanna di Poste al pagamento della somma rivalutata e degli accessori, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La diligenza esigibile dal soggetto che negozia/incassa assegni va valutata anche in relazione alla natura dell'attività svolta; la censura di violazione di legge è assorbita quando la decisione di merito si fonda su una diversa e autonoma ratio sul nesso causale.
Il ricorso lo richiama in relazione alla legittimazione cartolare e agli accertamenti sull'identità del presentatore; la Corte non accoglie la doglianza perché la responsabilità è stata comunque ravvisata in ragione della condotta successiva dell'ente negoziatore.
La deduzione del concorso di colpa del danneggiato è inammissibile se non si confronta con la ratio della sentenza d'appello, che ha escluso il nesso causale tra la condotta dell'amministratrice e il danno e ha valorizzato il fatto sopravvenuto imputabile al negoziatore.
La Corte ribadisce che il risarcimento del danno da inadempimento, pur originando da un rapporto contrattuale, è liquidabile come debito di valore con rivalutazione monetaria fino alla data della liquidazione.
I motivi di ricorso per violazione di legge devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili o non scrutinabili nel merito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con rito camerale, ricorrendone i presupposti.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che prospetta violazione di legge è inammissibile se non censura la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- In tema di assegni negoziati da soggetto non legittimato, la responsabilità dell'ente che procede all'incasso può fondarsi non solo sull'eventuale negligenza nell'identificazione iniziale del presentatore, ma anche sull'omessa adozione di cautele successive quando emergano segnali di anomalia o una segnalazione di irregolarità.
- Il concorso colposo del danneggiato non può essere affermato in astratto: occorre verificare se la condotta del danneggiato sia stata realmente causa dell'evento e se il fatto dannoso non sia invece dipeso da una condotta sopravvenuta dell'altro soggetto.
- Il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale può essere qualificato come debito di valore, con conseguente rivalutazione monetaria sino alla liquidazione, anche d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26308/2021 del 29/09/2021
- ordinanza_civile · 29 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2021 del 29/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →