Sentenza n. 1325/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 157/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, per € 500 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 157/2024, pubblicata il 14 maggio 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, dal 2018/2019 al 2022/2023, per € 500 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o un beneficio equipollente. Il ricorrente deduceva il mancato adempimento del comando giudiziale. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Il titolo era stato notificato il 14 maggio 2024 e il ricorso per ottemperanza il 28 luglio 2025, oltre il termine dilatorio di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della carta elettronica del docente o di un beneficio equipollente. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, anche consentendo la registrazione sulla piattaforma della carta docente senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e al rimborso del contributo unificato se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza indicata in epigrafe della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato, circostanza che nel caso è stata comprovata dall’attestazione della cancelleria.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 14.5.2024), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Il creditore deve attendere il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere in via esecutiva contro l’amministrazione; nel caso, il termine era ampiamente decorso.
Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
Dopo la riforma richiamata, l’avvio dell’esecuzione forzata non richiede la formula esecutiva apposta sulla sentenza; è sufficiente la copia conforme.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
In sede di ottemperanza il giudice può predisporre la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione, indicando il soggetto incaricato e il termine per l’attività sostitutiva.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza quando il titolo giurisdizionale azionato è passato in giudicato e tale circostanza risulta comprovata in giudizio.
- Per l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione soggetta all’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; una volta decorso, il creditore può attivare la tutela esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inadempimento, demandandogli gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
- Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’attuazione concreta del comando giudiziale; i poteri esercitati trovano fondamento e finalità nella sentenza da eseguire.
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