Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Centro Nazionale Amministrativo Esercito di recupero di € 23.740,03 per somme stipendiali indebitamente erogate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la richiesta di restituzione di € 23.740,03, relativa a competenze stipendiali erogate nel periodo indicato dall’amministrazione, perché l’indennità di aeronavigazione sarebbe stata corrisposta invece dell’indennità di impiego operativo di base maggiorata del trascinamento, soggetta a diversa tassazione e contribuzione previdenziale. Ha dedotto: violazione del diritto di difesa, poiché il termine assegnato per pagare prima dell’avvio del recupero coattivo sarebbe stato più breve del termine per impugnare; difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative per mancata piena conoscenza degli atti e delle ragioni della pretesa; tardività del recupero, avviato nel 2025 benché l’amministrazione disponesse dei dati dal 2023; illegittimità del ritardo e dell’asserito diniego di riammissione all’attività di volo, adottato da organo reputato incompetente; violazione di buona fede e legittimo affidamento, essendo le somme state percepite in buona fede; infine, responsabilità del CUSI quale sostituto d’imposta per l’errata liquidazione e per l’omesso conguaglio fiscale e previdenziale. In subordine, ha sostenuto che il recupero dovesse essere limitato al periodo successivo a quello per il quale l’indennità era prorogabile d’ufficio e che l’importo dovesse essere rideterminato.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il Collegio ha ritenuto oggettivamente indebita l’indennità di aeronavigazione dopo il venir meno dell’idoneità al volo: la proroga era riconoscibile d’ufficio per il primo anno successivo all’accertamento dell’infermità dipendente da causa di servizio, mentre per il secondo anno occorrevano un’apposita istanza e una determinazione ministeriale, mancanti nel caso concreto. Per i periodi ulteriori, il beneficio richiedeva non solo l’idoneità, ma anche la concreta attività di volo; la riacquisizione dell’idoneità astratta, non accompagnata dall’impiego in tale attività, non ne giustificava la corresponsione. La contestazione del diniego di impiego in volo è stata ritenuta tardiva e comunque estranea al perimetro del giudizio. Il recupero è stato giudicato legittimo anche in presenza dell’affidamento dedotto: l’indebito oggettivo è ripetibile, ferma la necessità di valutare in concreto la proporzionalità delle modalità restitutorie, ma nel caso esaminato non è stata ravvisata una ragione per annullare la pretesa. La censura di tardività è stata respinta: l’indennità non è un elemento accessorio della retribuzione soggetto a prescrizione breve, bensì un elemento fondamentale, cui si applica il termine ordinario decennale; inoltre, l’art. 5, comma 4, d.P.R. 429/1986 mantiene impregiudicata l’azione di recupero anche dopo il termine annuale previsto per il controllo delle liquidazioni automatizzate. Le ulteriori contestazioni non hanno condotto all’annullamento. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e retributiva.

    La ripetizione dell’indebito resta ammissibile; la tutela convenzionale dell’affidamento rileva soprattutto nella valutazione della proporzionalità dell’interferenza e delle concrete modalità di restituzione, non determina automaticamente l’intangibilità delle somme.

  • art. 2946 c.c.

    Sotto questo profilo, è altresì infondata la contestazione relativa alla tardività dell’azione di recupero, atteso che l’indennità di aeronavigazione costituisce non già elemento accessorio della retribuzione (tale da giustificare il ricorso alla prescrizione breve ex art. 2948 c.c.), ma elemento fondamentale della stessa, la qual cosa induce ad individuare il termine prescrizionale in quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c.;

    Per la ripetizione delle somme relative all’indennità di aeronavigazione si applica il termine prescrizionale ordinario decennale, in quanto l’indennità è qualificata come elemento fondamentale, e non accessorio, della retribuzione.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. 429/1986

    Tale termine, dunque, costituisce il dies ad quem per la provvisorietà delle liquidazioni di cui al comma 4 ma non priva l’amministrazione del potere di avviare il recupero, peraltro doveroso in caso di indebito oggettivo, in seguito ad accertamenti il cui esito evidenzi in via definitiva la non debenza di un determinato emolumento.

    Il termine annuale per il controllo delle liquidazioni automatizzate segna la cessazione della loro provvisorietà, ma non estingue il potere-dovere dell’amministrazione di recuperare somme indebitamente corrisposte quando successivi accertamenti ne stabiliscano definitivamente la non debenza.

  • art. 5 l. 23 marzo 1983, n. 78

    l’indennità di aeronavigazione (art. 5) è corrisposta al personale dell’Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnato per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché a quello assegnato agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea di ciascuna forza armata o interforze;

    L’indennità di aeronavigazione è collegata ai requisiti e all’impiego qualificato nell’attività aerea; nel caso deciso, il Collegio ha ritenuto necessario, per la sua corresponsione nei periodi contestati, il mantenimento dei presupposti di idoneità e di concreta attività di volo.

  • art. 2 l. 23 marzo 1983, n. 78

    Le indennità di aeronavigazione (art. 5) e di volo (art. 6) sono inoltre percepite in sostituzione della indennità “di impiego operativo”, di cui all’art. 2 della legge 23 marzo 1983 n. 78, spettante alla generalità del personale militare “salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7”.

    L’indennità di aeronavigazione sostituisce l’indennità di impiego operativo generale nei casi di specifico impiego aeronavigante; venuti meno i presupposti dell’indennità sostitutiva, resta applicabile l’indennità di impiego operativo di base secondo quanto dovuto.

  • art. 5, commi 2 e 4, d.P.R. 429/1986

    Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l’azione dell’amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte

    La liquidazione automatizzata resta provvisoria fino al termine previsto per i controlli, ma la scadenza di tale termine non impedisce il successivo recupero delle somme non dovute.

Massime di principio

  • La ripetizione di prestazioni retributive oggettivamente non dovute è in linea di principio ammissibile anche quando il percettore invochi un affidamento legittimo; tale affidamento non rende intangibile la prestazione, ma impone di valutare la proporzionalità dell’interferenza e le modalità concrete di restituzione.
  • L’indennità di aeronavigazione spetta in presenza dei relativi presupposti di idoneità e di impiego nell’attività di volo; la mera riacquisizione dell’idoneità astratta, senza concreta adibizione a tale attività, non giustifica la corresponsione dell’indennità.
  • Quando la disciplina consente la proroga d’ufficio dell’indennità di aeronavigazione per il primo anno successivo all’inidoneità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la proroga per il secondo anno richiede l’istanza dell’interessato e la determinazione ministeriale prevista; in mancanza, le somme corrisposte per quel periodo sono recuperabili.
  • Il termine annuale relativo al controllo delle liquidazioni automatizzate non impedisce all’amministrazione di recuperare successivamente somme indebitamente corrisposte, una volta che accertamenti definitivi ne abbiano stabilito la non debenza.
  • Per il recupero delle somme riferite all’indennità di aeronavigazione, qualificata come elemento fondamentale e non accessorio della retribuzione, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PATermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.