Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare dell’inibizione dal lavoro per tre giorni, irrogata per la mancata ottemperanza all’ordine di reintegrare un ormeggiatore, rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e, nelle censure, ordine di reintegro del 15 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale presidente della cooperativa, aveva disposto il 14 aprile 2025 il licenziamento per giusta causa di un ormeggiatore dipendente non socio e aveva comunicato il provvedimento all’Autorità marittima. Dopo che l’Ufficio Locale Marittimo aveva ritenuto il licenziamento illegittimo e aveva ordinato il reintegro dell’ormeggiatore, l’Autorità aveva avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare per inosservanza dell’ordine, concludendolo con la sanzione dell’inibizione dal lavoro per tre giorni, adottata il 18 settembre e notificata il 3 ottobre 2025. Il ricorrente ha impugnato la sanzione e il rigetto dell’istanza di autotutela, contestando anche l’ordine di reintegro. Con i primi tre motivi ha dedotto incompetenza assoluta e carenza di potere dell’Autorità marittima a ordinare il reintegro, sostenendo che il potere datoriale e disciplinare spettasse al presidente della cooperativa e che le disposizioni del CCNL e dei regolamenti riconoscessero tale competenza; ha inoltre censurato l’interpretazione dell’art. 25 del regolamento del 2020 e il richiamo dell’Amministrazione a un’informativa ministeriale. Con il quarto motivo ha lamentato la tardività della contestazione e della sanzione, osservando che il procedimento era stato avviato il 9 giugno dopo i fatti del 14-15 aprile e che la sanzione era stata notificata il 3 ottobre, a quasi quattro mesi dall’avvio. Con il quinto motivo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per insufficiente esposizione dei motivi ostativi al rigetto dell’istanza di autotutela e mancata considerazione delle osservazioni presentate. Ministero e Capitaneria hanno eccepito l’inammissibilità delle censure sull’ordine per tardività e l’infondatezza del ricorso; l’interveniente ad opponendum, ormeggiatore destinatario dell’ordine, ha eccepito l’omessa notifica del ricorso al controinteressato e la mancata tempestiva impugnazione dell’ordine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione dell’ordine di reintegro e respinto quanto alla sanzione disciplinare e al rigetto dell’istanza di autotutela. L’ordine di reintegro era immediatamente lesivo, perché faceva sorgere un obbligo giuridico nuovo in capo alla cooperativa e al suo legale rappresentante; l’ormeggiatore che ne beneficiava era controinteressato necessario, ma non aveva ricevuto notifica del ricorso. Il suo intervento ad opponendum non ha sanato l’omissione, essendo avvenuto molto dopo la scadenza del termine utile per impugnare. Inoltre, l’ordine non era affetto da nullità per carenza assoluta di attribuzione: le norme richiamate riconoscono all’Autorità marittima poteri di vigilanza e controllo e la possibilità di impartire ordini al personale marittimo; l’eventuale vizio relativo al contenuto dell’ordine avrebbe potuto determinare, al più, annullabilità, con conseguente tardività dell’impugnazione proposta il 28 novembre 2025 contro l’atto del 15 maggio 2025. Quanto alla sanzione, il TAR ha ritenuto sussistente il potere disciplinare del Comandante: il rifiuto di obbedire a un ordine formalmente impartito integra un’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 1251 cod. nav., finché l’ordine non sia annullato o dichiarato inefficace; la legittimità del contenuto dell’ordine non era scrutinabile in questa sede. Il motivo sulla tardività è stato respinto perché gli artt. 1263 cod. nav. e 513 del relativo regolamento non stabiliscono termini perentori né impongono l’immediatezza della contestazione. La sequenza degli atti — ordine del 15 maggio, osservazioni del ricorrente, avvio del procedimento il 9 giugno, accesso agli atti, osservazioni dell’8 luglio e decisione del 18 settembre — non ha evidenziato inerzia o durata irragionevole. È stato respinto anche il motivo relativo all’art. 10-bis: il preavviso aveva indicato l’infondatezza della tardività e il provvedimento finale aveva ribadito che la disciplina speciale non prevedeva termini perentori, sicché le difese erano state adeguatamente considerate. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori per ciascuno dei due beneficiari: Amministrazione e interveniente.
Norme richiamate
La nullità del provvedimento di cui all’art. 21-septies, l. n. 241/1990 ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di c.d. carenza di potere in astratto, vale a dire quando l’Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi in cui un atto non può essere radicalmente emanato da un’autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un’altra Amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza
La nullità per difetto assoluto di attribuzione è configurabile solo quando nessuna norma attribuisce all’amministrazione un potere nel settore; se il potere esiste ma il suo esercizio è viziato quanto a competenza o contenuto, il vizio è di annullabilità.
Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze
La disposizione costituisce, insieme alle norme sulla vigilanza e sul controllo delle cooperative di ormeggiatori, una base per i poteri dell’Autorità marittima nel settore; il TAR la considera incompatibile con l’assunto di una totale assenza di potere di impartire ordini.
art. 14, comma 1-quinquies, l. 84/1994
Il funzionamento e l’organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
La cooperativa degli ormeggiatori è soggetta alla vigilanza e al controllo del comandante del porto, elemento che esclude che l’Autorità marittima sia priva in assoluto di poteri nel settore.
art. 209, comma 8, reg. es. cod. nav.
Il funzionamento e l’organizzazione della società cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell’articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994
La disposizione conferma la vigilanza e il controllo del comandante del porto sulla cooperativa e concorre a escludere la carenza assoluta di attribuzione dedotta contro l’ordine di reintegro.
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell’articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice: 1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo; […]
Il rifiuto di ottemperare a un ordine formalmente impartito dal comandante può integrare un’infrazione disciplinare anche quando il destinatario ne contesti la legittimità, se l’ordine non risulta annullato o inefficace al momento della sanzione.
né l’art. 1263 Cod. Nav. né l’art. 513 del suo Regolamento di esecuzione prevedono termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare.
La disciplina del procedimento disciplinare marittimo non stabilisce termini perentori per il suo avvio o la sua conclusione.
né l’art. 1263 Cod. Nav. né l’art. 513 del suo Regolamento di esecuzione prevedono termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare.
La norma regolamentare non fissa termini perentori per l’avvio o la conclusione del procedimento disciplinare; in assenza di una previsione che imponga l’immediatezza, non si applica automaticamente la regola elaborata per procedimenti nei quali essa è prescritta.
il preavviso di rigetto dà conto delle ragioni a base dello stesso, nel senso che non si ritiene fondato il rilievo di tardività dedotto dal ricorrente
Il preavviso è adeguato quando espone la ragione ostativa pertinente all’istanza; se il provvedimento finale ribadisce tale ragione e dà conto della valutazione delle osservazioni, non sussiste lesione delle prerogative difensive.
Massime di principio
- Un atto denominato diffida o ordine è immediatamente impugnabile quando produce direttamente effetti giuridici sfavorevoli, facendo sorgere un obbligo prima inesistente o vincolando l’amministrazione a successivi atti; la mancata impugnazione tempestiva ne determina il consolidamento.
- È controinteressato necessario il soggetto nominativamente o agevolmente individuabile che trae dal provvedimento impugnato un vantaggio diretto e immediato, corrispondente a un interesse sostanziale contrario all’accoglimento del ricorso. L’intervento spontaneo del controinteressato pretermesso non sana l’omessa notifica del ricorso quando interviene dopo la scadenza del termine utile per impugnare.
- La nullità per difetto assoluto di attribuzione ricorre soltanto in caso di carenza di potere in astratto, ossia quando nessuna norma attribuisce all’amministrazione un potere nel settore; l’eventuale illegittimità del contenuto o dell’oggetto di un ordine adottato nell’ambito di un potere esistente configura, al più, annullabilità.
- Quando la disciplina speciale del procedimento disciplinare non fissa termini perentori né impone l’immediatezza della contestazione, la tardività va valutata alla luce della complessiva ragionevolezza della sequenza procedimentale e dell’eventuale inerzia dell’amministrazione, considerando le interlocuzioni e gli atti istruttori svolti.
- Finché non sia annullato o dichiarato inefficace, un ordine formalmente impartito dall’autorità marittima può costituire il presupposto per la contestazione dell’infrazione disciplinare consistente nel rifiuto di obbedienza; la legittimità sostanziale dell’ordine non viene automaticamente rimessa in discussione nel giudizio sulla successiva sanzione.
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