Sentenza n. 184/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che, formalmente rigettando il rinnovo del porto d’armi per uso caccia, ha sostanzialmente revocato la licenza appena rilasciata e vietato la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; impugnati anche gli atti presupposti, compreso il verbale di ritiro cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 2, 3 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 r.d. 773/1931, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione. Ha contestato che il Questore avesse svolto un’indagine concreta sulla sua affidabilità, sostenendo che il provvedimento si basasse acriticamente su dichiarazioni di terzi e su notizie di reato, alcune delle quali già valutate prima del recente rilascio della licenza. Ha lamentato che le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto fossero state soltanto menzionate come lette e valutate, senza risposta effettiva. Il solo elemento nuovo era una denuncia della vicina relativa, tra l’altro, a un episodio controverso presso un’associazione amministrata dal ricorrente; il ricorrente ha evidenziato che le precedenti denunce erano state archiviate e che anche per le condotte successivamente denunciate era intervenuta archiviazione. L’Amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione del verbale di ritiro cautelare e l’inammissibilità per mancata impugnazione di un asserito divieto prefettizio di detenzione, chiedendo nel merito il rigetto. Il testo riferisce anche il deferimento per il reato di cui all’art. 612 c.p. e la motivazione questorile richiama una notizia di reato per l’art. 612-bis c.p., oltre a fatti denunciati in relazione agli artt. 614 e 635 c.p.
La decisione
Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni preliminari dell’Amministrazione. Il verbale di ritiro cautelare non è un provvedimento impugnabile, ma documenta un’attività materiale preventiva ed esecutiva in attesa delle determinazioni dell’autorità; inoltre, non risultava emanato un autonomo divieto prefettizio di detenzione e le censure investivano l’intera motivazione dell’atto, incluso tale divieto. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il provvedimento, benché formalmente qualificato come rigetto della domanda di rinnovo, è stato sostanzialmente qualificato come revoca della licenza da poco rilasciata. La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza richiede una prognosi concreta e complessiva di possibile abuso, sorretta da istruttoria completa e motivazione congrua. Nel caso concreto, gli episodi pregressi erano già stati ritenuti non ostativi al rilascio; la nuova denuncia riguardava un episodio controverso e non particolarmente grave, che l’Amministrazione non aveva verificato né attraverso l’audizione delle persone presenti né interpellando il ricorrente. Il provvedimento aveva attribuito credito alla sola denunciante senza spiegare il valore sintomatico dell’episodio ai fini della prognosi di inaffidabilità. Le difese dell’Amministrazione sulla rivalutazione dei fatti pregressi costituivano motivazione postuma e non potevano sanare la contraddittorietà dell’atto. In ragione del recente rilascio della licenza e della limitata consistenza del fatto nuovo, era necessaria una motivazione rafforzata. È stata inoltre ravvisata la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento finale non spiegava il mancato accoglimento delle osservazioni del ricorrente. Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento impugnato e condannato l’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il giudizio va svolto in concreto ossia in base a circostanze oggettive o in presenza di indici specifici relativi alla condotta complessiva dell’interessato da cui inferire ragionevolmente che, laddove il titolo venga mantenuto, l’arma possa essere utilizzata in pregiudizio dell’incolumità pubblica o dell’ordine pubblico.
Il diniego o la revoca della licenza richiede una prognosi concreta sull’affidabilità e sulla possibilità di abuso delle armi, basata su circostanze oggettive e sulla condotta complessiva dell’interessato.
Indiscussa l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nel rivalutare l’interesse pubblico e, nel caso all’esame, l’affidabilità nell’uso degli armi del titolare di una licenza, è comunque richiesto che la revoca del titolo sia sempre sorretta da una motivazione adeguata che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nella singola vicenda, hanno determinato l’autorità pubblica a rivalutare la precedente decisione e a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi.
La revoca di un titolo di polizia, anche nell’esercizio di un’ampia discrezionalità, deve esplicitare gli elementi concreti che giustificano la rivalutazione rispetto alla precedente decisione.
A ciò si aggiunge che l’Amministrazione non ha dato alcuna ragione nella motivazione del provvedimento finale del mancato accoglimento delle osservazioni presentate, ai sensi dell’art. 10-bis della l.n. 241/1990, violando in tal modo anche i diritti partecipativi del ricorrente al procedimento.
Il provvedimento conclusivo deve dare conto delle ragioni per cui non sono state accolte le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Il giudizio sull’affidabilità ai fini del rilascio, del rinnovo o della revoca di una licenza di porto d’armi deve fondarsi su circostanze concrete e su una valutazione complessiva della personalità, della condotta di vita e del contesto dell’interessato, idonea a sostenere una prognosi ragionevole di possibile abuso.
- La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di istruttoria completa e motivazione congrua. Un singolo episodio controverso e non particolarmente grave, non verificato e non corroborato da altri elementi, non è sufficiente se il provvedimento non ne spiega il valore sintomatico rispetto al rischio di abuso delle armi.
- Quando una licenza è stata rilasciata da poco e gli episodi pregressi erano già stati valutati come non ostativi, la revoca basata su un fatto nuovo di limitata consistenza richiede una motivazione rafforzata, che spieghi perché quel fatto giustifichi una diversa prognosi di affidabilità.
- Le ragioni addotte dall’Amministrazione soltanto in giudizio per spiegare la rivalutazione dei fatti non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento né sanarne la contraddittorietà.
- Nel procedimento avviato con preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve indicare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni dell’interessato; la mera attestazione che esse sono state lette e valutate non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1093/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 4488/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →