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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19543 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1996, fondato sulle indagini bancarie della Guardia di finanza e sul relativo processo verbale di constatazione. L’Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili e accertato un maggior volume d’affari ai fini IVA. La CTR della Sicilia aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo che il mancato reperimento della contabilità, sottoposta a sequestro, invalidasse l’accertamento sul piano probatorio. L’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni bancarie: anche in caso di perdita incolpevole dei documenti, il contribuente non è esonerato dal provare che i movimenti bancari non riguardino operazioni imponibili. Con il secondo motivo ha denunciato insufficienza e illogicità della motivazione, perché la CTR aveva ritenuto illegittimo l’accertamento senza giustificazioni o prove del contribuente. Il secondo motivo non è stato esaminato nel merito, essendo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo; ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia n. 440 del 10 settembre 2009 e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i principi indicati. La Corte ha precisato che l’Amministrazione assolve il proprio onere producendo i dati dei conti bancari, sui quali opera una presunzione legale di riferibilità all’attività del contribuente; spetta quindi a quest’ultimo fornire prova contraria per i singoli movimenti. La perdita incolpevole dei documenti non elimina tale onere, ma consente di ricorrere alla prova testimoniale o presuntiva nei limiti derogatori previsti dall’art. 2724, n. 3, c.c. Nel caso concreto, inoltre, il contribuente avrebbe potuto procurarsi dagli istituti di credito documentazione relativa ai movimenti. La decisione sulle spese del giudizio di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, ponendo una presunzione legale di riferibilità all'attività economica del contribuente di tutti i movimenti registrati sui predetti conti, siano essi accrediti (e, quindi, ricavi) che addebiti (quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione), spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    In un accertamento basato su indagini bancarie, gli elementi risultanti dai conti sono sufficienti a soddisfare l’onere iniziale dell’Amministrazione; i movimenti, inclusi accrediti e addebiti, si presumono riferibili all’attività economica e il contribuente deve dimostrare per quali ragioni i singoli movimenti siano estranei a operazioni imponibili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, ponendo una presunzione legale di riferibilità all'attività economica del contribuente di tutti i movimenti registrati sui predetti conti, siano essi accrediti (e, quindi, ricavi) che addebiti (quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione), spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    La disposizione, applicata congiuntamente all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, fonda la presunzione di riferibilità all’attività economica dei movimenti bancari ai fini dell’IVA; il contribuente può superarla fornendo prova contraria sui singoli movimenti.

  • Codice civile, art. 2724, comma 1, n. 3

    nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 c.c. , n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

    La perdita incolpevole del documento non esonera la parte dall’onere di provare il fatto favorevole e non lo trasferisce all’Amministrazione. Consente invece di ricorrere alla prova testimoniale o presuntiva, in deroga ai relativi limiti, purché l’impossibilità di produrre i documenti e di procurarsene copia sia dimostrata.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti; opera la presunzione legale di riferibilità dei movimenti all’attività del contribuente, che deve offrire prova contraria specifica.
  • Lo smarrimento o la perdita della contabilità, anche se incolpevole, non annulla automaticamente l’accertamento e non esonera il contribuente dall’onere di giustificare i movimenti bancari.
  • Per avvalersi della prova testimoniale o presuntiva in deroga ai limiti ordinari, il contribuente deve dimostrare l’effettiva perdita incolpevole dei documenti e l’impossibilità di ottenerne copie o di reperire prove alternative.
  • Prima di invocare l’indisponibilità della contabilità, occorre verificare e documentare la possibilità di acquisire la documentazione bancaria direttamente dagli istituti di credito.

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