Sentenza del 30/09/2016 n. 19513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società e ai soci tre avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta indicato nel provvedimento, rettificando i redditi d’impresa, imputati ai soci ai fini IRPEF e ILOR, il valore della produzione ai fini IRAP e il volume d’affari ai fini IVA. Dopo un tentativo di definizione con adesione senza esito, l’accertamento era stato fondato su irregolarità contabili riscontrate durante un accesso presso la società e sull’applicazione dello studio di settore pertinente. La CTP di Genova aveva respinto i ricorsi e la CTR della Liguria aveva confermato la decisione, ritenendo legittimo il ricorso agli studi di settore, anche per la mancata annotazione nel libro inventari dei criteri di valutazione delle rimanenze e nel libro matricola dell’assunzione di un dipendente. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, da un lato, che gli studi di settore producono presunzioni semplici soltanto dopo il contraddittorio con il contribuente e che l’accertamento deve motivare il mancato accoglimento delle sue osservazioni; dall’altro, che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla misura delle sanzioni. Non sono indicati nel testo l’importo degli accertamenti o delle sanzioni, né l’anno d’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché entrambi i motivi erano inammissibili, senza esaminare nel merito la legittimità sostanziale degli accertamenti. Il primo motivo non formulava un quesito di diritto conforme all’art. 366-bis c.p.c.: non riassumeva i fatti rilevanti né indicava la regola di diritto applicata dalla CTR che si assumeva errata; inoltre, le doglianze erano più ampie del quesito e prive di sufficiente collegamento con la vicenda concreta. Il secondo motivo, relativo alla dedotta omessa pronuncia sulle sanzioni, era inammissibile perché il ricorso non trascriveva integralmente il corrispondente motivo d’appello, impedendo alla Corte di verificarne contenuto e novità. La Corte ha condannato i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.700 euro per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. Sentenza pronunciata l’11 luglio 2016 e depositata il 30 settembre 2016.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di questa corte, i quesiti devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito deve sintetizzare la questione giuridica collegandola alla fattispecie: deve esporre i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella che si propone in alternativa. Un quesito astratto o privo di tali elementi comporta l’inammissibilità.
Art. 112 c.p.c.
Come è fermo orientamento di questa corte (v. recentemente sez. 2, n. 17049 del 2015) è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
Chi denuncia in cassazione l’omessa pronuncia su un motivo d’appello deve riprodurne integralmente il contenuto nel ricorso. La Corte non è tenuta a ricercare il motivo nei fascicoli e, se la trascrizione manca, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- La decisione non stabilisce se gli studi di settore fossero correttamente applicati nel caso concreto: il ricorso è stato definito per ragioni processuali, quindi non va letta come una conferma nel merito della legittimità dell’accertamento.
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve collegare i fatti del caso alla regola applicata e a quella che si sostiene corretta; una formulazione generale, anche se giuridicamente pertinente, può rendere il motivo inammissibile.
- Per dedurre l’omessa pronuncia su un motivo d’appello occorre trascriverlo integralmente nel ricorso per cassazione, così da consentire alla Corte di verificarne contenuto, novità e fondatezza senza consultare gli atti di causa.
- L’inammissibilità dei motivi comporta il rigetto del ricorso e, secondo il principio di soccombenza applicato in questa decisione, la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
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