Sentenza del 30/09/2016 n. 19503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 10 aprile 2003, relativa a IVA dovuta e non versata per un anno d’imposta non indicato nel testo. La cartella seguiva un avviso di rettifica notificato al contribuente il 28 dicembre 2001 e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente aveva chiesto l’annullamento contestando nel merito l’accertamento e deducendo l’omessa convocazione prevista dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997. L’Agenzia, impugnando la decisione di appello della Commissione tributaria regionale della Basilicata, ha denunciato anzitutto l’omessa pronuncia sul proprio motivo secondo cui, essendo definitivo l’avviso, la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione l’accertamento. Con gli altri due motivi ha dedotto che non fosse consentito impugnare congiuntamente cartella e avviso ormai definitivo e che l’omessa convocazione non comportasse la nullità dell’iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR, pur avendo ricevuto uno specifico motivo d’appello sulla definitività dell’avviso e sulla conseguente limitazione dei motivi deducibili contro la cartella, non si era pronunciata e aveva esaminato direttamente il merito dell’accertamento. La sentenza è stata quindi dichiarata nulla per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa a una diversa composizione della CTR della Basilicata, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
A fronte di tale specifico motivo di appello, involgente una questione pregiudiziale, la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi, esaminando nel merito la fondatezza dell'avviso di rettifica senza assumere posizione in ordine alla dedotta definitività dell'atto per mancata impugnazione. La sentenza impugnata è dunque affetta da nullità per vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c..
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sui motivi specificamente sottoposti al suo esame, compresi quelli pregiudiziali. L’omissione su una questione ritualmente proposta, mentre la decisione affronta un diverso profilo, determina nullità per omessa pronuncia.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La sentenza impugnata è dunque affetta da nullità per vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c..
La nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi dedotti può essere denunciata in Cassazione ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
D.Lgs. n. 602/1973, art. 14; D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 21
La Corte non ha deciso la questione relativa alla possibilità di contestare insieme la cartella di pagamento e l’avviso di rettifica: il motivo fondato su queste disposizioni è stato dichiarato assorbito.
D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, commi 4
La Corte non ha stabilito se la mancata convocazione del contribuente comporti la nullità dell’iscrizione a ruolo. La questione, dedotta con un motivo di ricorso, è rimasta assorbita in seguito all’accoglimento del motivo di omessa pronuncia.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento o rettifica diventa definitivo per mancata impugnazione, la cartella che ne costituisce conseguenza non può, di regola, essere utilizzata per riaprire contestazioni sul merito dell’accertamento; restano da esaminare i vizi propri della cartella e le contestazioni ammissibili secondo la disciplina applicabile. In questa decisione, tuttavia, tale questione è stata richiamata come motivo d’appello e non risolta nel merito dalla Cassazione.
- Il giudice d’appello deve affrontare espressamente anche le questioni pregiudiziali specificamente sollevate. Decidere il merito senza rispondere a una questione preliminare ritualmente proposta può integrare omessa pronuncia e comportare la cassazione della sentenza.
- Se la Cassazione accoglie un motivo che rende necessaria una nuova decisione del giudice di merito, gli altri motivi che dipendono dall’esito di quella questione possono essere dichiarati assorbiti; non vanno quindi considerati decisi o respinti nel merito.
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