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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR delle Marche che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini Irpeg e Ilor per l’anno d’imposta indicato nel provvedimento. L’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ricostruiva i ricavi applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico dell’anno precedente, in presenza di gestione ritenuta antieconomica e di irregolarità contabili. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione di legge, contestando che la CTR avesse negato valore alla presunzione perché la percentuale avrebbe dovuto essere ricavata dai dati contabili dell’esercizio accertato. Con il secondo ha denunciato motivazione insufficiente: la CTR avrebbe valutato la presunzione in astratto e escluso l’antieconomicità per il solo fatto del fallimento, senza esaminare gli ulteriori indizi dedotti dall’Ufficio, tra cui il saldo attivo non rinvenuto dal curatore, la perdita decuplicata rispetto all’esercizio precedente e una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la CTR aveva negato apoditticamente efficacia alla presunzione e non aveva considerato né le irregolarità e l’inattendibilità delle scritture, né l’anomalia della perdita, pari a circa il 66% del costo del venduto, associata alla drastica riduzione del ricarico. Ha inoltre censurato l’omessa valutazione degli ulteriori indizi dell’Ufficio e l’esclusione dell’antieconomicità basata sul solo fallimento. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. La Corte non ha deciso definitivamente la validità dell’accertamento, demandando il nuovo esame al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

    La disposizione consente l’accertamento analitico-induttivo quando l’antieconomicità renda inattendibile la contabilità, anche se formalmente regolare, purché la ricostruzione si fondi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Spetta al contribuente fornire prova contraria; una condotta commerciale anomala, come una drastica riduzione del ricarico non spiegata da circostanze obiettive, può concorrere a fondare la presunzione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La decisione impugnata non è peraltro congruamente motivata laddove ha escluso la presenza di un comportamento antieconomico sul mero assunto della dichiarazione di fallimento, omettendo di valutare gli altri elementi addotti dall'Ufficio.

    La motivazione è censurabile quando il giudice esclude l’antieconomicità sulla sola base del fallimento e omette di esaminare gli ulteriori elementi indiziari specificamente dedotti, potenzialmente rilevanti per la decisione.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento analitico-induttivo se risulta intrinsecamente inattendibile per condotte economicamente anomale.
  • La riduzione marcata della percentuale di ricarico rispetto all’anno precedente può costituire un indizio di maggiori ricavi, soprattutto se accompagnata da perdite rilevanti e non giustificata da dati obiettivi sull’andamento del mercato o da strategie aziendali documentate.
  • Il confronto con la percentuale di ricarico di un esercizio precedente non può essere respinto in astratto: il giudice deve valutarlo insieme alle irregolarità contabili e alle concrete circostanze dell’attività.
  • Il fallimento, da solo, non esclude una gestione antieconomica né neutralizza gli indizi dell’Ufficio; occorre esaminare complessivamente gli elementi disponibili.
  • Quando l’Ufficio fonda l’accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria idonea a dimostrare la correttezza dei ricavi dichiarati.

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