Sentenza del 30/09/2016 n. 19478 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Cessione di azienda assoggettata ad imposta di registro - Erroneo pagamento dell'IVA - Domanda di rimborso - Presentazione - Termine - Decorrenza - Decadenza - Rilevabilità "ex officio" - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Curatela chiedeva il rimborso di Lire 252.000.000 di IVA, versate il 6 giugno 1983 sulla cessione d’azienda stipulata il 18 marzo 1983. La cessione era assoggettabile alla sola imposta di registro, come stabilito con giudicato nel contenzioso relativo all’avviso di liquidazione notificato il 21 ottobre 1987. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio sulla domanda di rimborso presentata il 4 febbraio 2000, il Fallimento sosteneva che il credito esistesse e contestava la decisione di merito, che aveva inoltre considerato l’avvenuta rivalsa dell’IVA sul cessionario e la detrazione operata da quest’ultimo. L’Ufficio aveva eccepito la prescrizione; la Cassazione ha invece rilevato la decadenza biennale dalla domanda di rimborso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la pretesa di rimborso rilevando d’ufficio la decadenza: per l’IVA indebitamente versata sin dall’origine, il diritto al rimborso nasce con il pagamento e da quel momento decorre il termine biennale previsto dall’art. 16, comma 6, del d.P.R. n. 636/1972. La domanda del 4 febbraio 2000, relativa a un pagamento del 6 giugno 1983, era tardiva. La pendenza del giudizio sull’imposta di registro e l’incertezza del contribuente non costituivano impedimenti giuridici; non rilevava neppure il successivo avviso di liquidazione come causa di impedimento della decadenza. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il ricorso introduttivo non poteva essere proposto. Spese dei gradi di merito compensate integralmente; nessuna liquidazione delle spese di legittimità, non essendosi costituita l’Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b)
Non sono considerate cessioni di beni b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;...
La cessione d’azienda non costituisce cessione di beni ai fini IVA e, nel caso deciso, era assoggettabile all’imposta di registro. L’IVA pagata sull’operazione era quindi indebita sin dall’origine.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, come sostituito dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 7
In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.
In mancanza di un termine specifico nella disciplina IVA applicabile, la domanda di rimborso va presentata entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dalla nascita del diritto alla restituzione. Se il pagamento era indebito sin dall’origine, il diritto sorge al momento del versamento; la decadenza può essere rilevata d’ufficio, se i fatti necessari risultano già acquisiti.
la decadenza, che tuttavia, in quanto posta a favore della Amministrazione finanziaria ed a tutela di diritti indisponibili dello Stato (esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito), può essere rilevata - sempre e comunque - anche "ex officio", ed anche per la prima volta nel giudizio di legittimità ex art. 2969 c.c., salvo che sulla questione della decadenza si sia formato un giudicato interno
La decadenza stabilita a tutela delle entrate pubbliche e di diritti indisponibili della Pubblica Amministrazione è rilevabile d’ufficio, anche per la prima volta in Cassazione, purché non si sia formato un giudicato interno e i fatti necessari siano già agli atti.
non rileva, in proposito, l'incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l'indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine, in base al principio generale di cui all'art. 2935 c.c.
Il termine decorre quando il diritto può essere esercitato in senso giuridico. L’incertezza soggettiva del contribuente o la pendenza di un diverso contenzioso tributario non sospendono la decorrenza se non costituiscono un impedimento giuridico all’esercizio del diritto.
nè potendo assumere rilevanza, quale impedimento della decadenza ex art. 2966 c.c., l'implicito riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA, desumibile dall'avviso di liquidazione
Nel caso deciso, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non ha impedito la decadenza dal diritto al rimborso IVA: l’istanza era stata presentata comunque dopo la scadenza del termine biennale.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
In conclusione la rilevata decadenza del diritto al rimborso, determina la cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio ex art. 382 c.p.c. , comma 3 in quanto il ricorso introduttivo non poteva essere proposto.
Accertato che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto per intervenuta decadenza, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando un tributo è stato versato indebitamente sin dall’origine e non esiste una disposizione speciale sul rimborso, il termine per chiederlo decorre normalmente dal pagamento, non dalla successiva conferma giudiziale dell’erroneità del prelievo.
- La pendenza di un altro contenzioso tributario, l’incertezza del contribuente o la successiva emersione della ragione dell’indebito non sospendono il termine se non impediscono giuridicamente di presentare la domanda di rimborso.
- Le decadenze poste a tutela delle entrate pubbliche possono essere rilevate d’ufficio, anche in Cassazione, quando i fatti necessari sono già acquisiti e non si è formato un giudicato interno sulla questione.
- Occorre distinguere la prescrizione ordinaria dell’azione di ripetizione dell’indebito dai termini speciali di decadenza tributaria: quando opera il regime tributario speciale, la domanda deve rispettarne il termine e le modalità, senza poter fare affidamento sul termine civilistico ordinario.
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