Sentenza del 30/09/2016 n. 19477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento notificati il 23 dicembre 1999, relativi a due anni d’imposta non leggibili nel testo, con cui l’Agenzia aveva rideterminato i redditi di lavoro autonomo di R.M. in maggiori importi rispettivamente pari a Lire 156.682.000 e Lire 97.690.000. Le rettifiche includevano costi recuperati a tassazione e movimenti bancari (prelevamenti e versamenti) valorizzati ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973; i movimenti bancari assorbivano la rettifica induttiva basata anche sui quantitativi di anestetico e amalgama. La CTR del Molise aveva ritenuto legittimi gli accertamenti, ma aveva indicato redditi rettificati di Lire 40.520.000 e Lire 40.800.000, senza un percorso logico che raccordasse tali valori alle motivazioni. L’Agenzia ha denunciato contraddittorietà e insufficienza della motivazione. R.M., con ricorso incidentale, ha contestato l’applicazione dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 anziché del comma 1 indicato negli avvisi, denunciando anche extrapetizione, vizi motivazionali sul disconoscimento di costi registrati da un altro contribuente e violazione di legge per il disconoscimento di costi per irregolarità formali. In memoria ha inoltre invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 sui prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: la CTR aveva affermato la legittimità della rettifica induttiva, fondata sui dati relativi ad anestetico e amalgama e sui movimenti bancari, ma aveva poi determinato redditi di importo incongruo senza spiegare il collegamento logico con le premesse e con i valori accertati. Ha rigettato i primi due motivi incidentali: il richiamo in appello a una diversa disposizione per qualificare il metodo di accertamento non integra di per sé una tardiva mutatio libelli se restano invariati i presupposti di fatto, come nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale, perché privo del «momento di sintesi» richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., e infondato il quarto, poiché il disconoscimento dei costi registrati nel registro di altro contribuente era stato motivato. Quanto alla sentenza costituzionale n. 228/2014, la Corte ha ritenuto preclusa la sua applicazione nel giudizio per effetto del giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione della CTR sull’applicabilità dell’art. 32 ai lavoratori autonomi. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a un’altra sezione della CTR del Molise, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
le statuizioni della sentenza, depositata il 9 febbraio 2008, in ordine alla ritenuta applicabilità della norma contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, i lavoratori autonomi, ed alla sua applicazione all'accertamento in esame, non sono state impugnate con i motivi di ricorso proposti e più avanti scrutinati, sicchè l'applicabilità della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 228 del 2014 incontra l'ostacolo costituito dal giudicato sul punto, formatosi per effetto della mancata impugnazione.
La statuizione sulla rilevanza dei movimenti bancari ai fini dell’accertamento nei confronti del lavoratore autonomo era divenuta definitiva perché non impugnata. Perciò, nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta sentenza costituzionale n. 228/2014 non poteva rimettere in discussione quel punto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, commi 1 e 2
il mutamento (in tesi) della linea difensiva dell'Ufficio finanziario, "che, pur avendo proceduto all'accertamento con metodo analitico extracontabile, abbia, nel ricorso in appello, dichiarato di aver utilizzato quello induttivo, non comporta di per sè una "immutatio libelli" tardiva e non consentita, se non mutino i presupposti di fatto sui quali si basano le due valutazioni" (Cass. n. 24278 del 2014), come è punto nel caso in esame, nel quale il giudice d'appello ha richiamato, ai fini della qualificazione dell'accertamento, disposizioni diverse da quelle menzionate negli avvisi di accertamento, ma tuttavia pacificamente riferite ai medesimi presupposti di fatto.
La diversa qualificazione giuridica del metodo di accertamento in appello non costituisce, da sola, mutamento tardivo della domanda se l’accertamento resta fondato sui medesimi fatti. La Corte ha applicato questo principio per respingere le censure di violazione di legge ed extrapetizione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il motivo di ricorso che denuncia un vizio di motivazione era inammissibile perché la sua illustrazione non conteneva il «momento di sintesi» prescritto dalla norma.
Massime di principio
- Se una sentenza contiene una statuizione autonoma e la parte interessata non la impugna con uno specifico motivo, su quel punto si forma il giudicato interno; una norma o pronuncia sopravvenuta non consente di riaprire la questione nel successivo grado.
- La diversa qualificazione giuridica del metodo di accertamento non comporta automaticamente mutamento della domanda o extrapetizione, quando i fatti posti a fondamento dell’accertamento rimangono invariati.
- Una decisione che approva in astratto il metodo di accertamento ma determina poi importi privi di un raccordo motivazionale con i fatti e le premesse esposte può essere cassata per contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo relativo a un vizio di motivazione deve rispettare i requisiti processuali applicabili ratione temporis; nel caso deciso, la mancanza del momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c. ne ha comportato l’inammissibilità.
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