Sentenza del 30/09/2016 n. 19494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi trattati congiuntamente, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato il diritto di C.R. al rimborso della differenza rispetto alla ritenuta del 12,50%. L’Agenzia contestava che la somma liquidata in capitale per la conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (P.I.A.) dovesse essere trattata come reddito derivante da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, anziché come somma connessa alla cessazione del rapporto di lavoro. Contestava inoltre l’applicazione della ritenuta del 12,50% senza aver individuato e quantificato la componente effettivamente riconducibile al rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa a una diversa sezione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà accertare se e quando i contributi siano stati investiti sul mercato, i risultati degli investimenti e il criterio di attribuzione delle eventuali plusvalenze alle posizioni individuali; dovrà quindi determinare la quota di rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato. Solo su tale quota, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, si applica la ritenuta del 12,50%; sulla restante parte si applica la tassazione separata. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati interamente a tassazione separata. La decisione non determina direttamente l’importo del rimborso, che dipende dal nuovo accertamento.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale.
Per gli iscritti al fondo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, la ritenuta del 12,50% riguarda soltanto la componente di rendimento maturata entro il 31 dicembre 2000, non l’intera prestazione liquidata in capitale. Il rendimento rilevante è quello netto prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini), riservandone però l'applicazione "alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto", deve ritenersi che, per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate dipende strettamente "dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse".
La disciplina introdotta dalla riforma Dini, per quanto rileva nella decisione, è riferita alle prestazioni in capitale di soggetti iscritti alla previdenza complementare dopo l’entrata in vigore del decreto. Per gli iscritti anteriori, il regime va individuato distinguendo le componenti della prestazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 ( T.U.I.R. ), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 ( T.U.I.R. ).
La tassazione separata si applica alla sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001. Per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, la componente di rendimento netto assoggettabile alla ritenuta del 12,50% deve essere distinta dalla sorte capitale.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
ogni distinzione di trattamento essendo, peraltro, cessata alla data del 1 gennaio 2001, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, a decorrere dalla quale non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze, o meglio gli importi maturati successivamente a tale data, vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 T.U.I.R., art. 16, comma 1, lett. a).
Dal 1° gennaio 2001 non si applica più, ai fini qui considerati, la distinzione tra capitale e rendimento: gli importi maturati da quella data sono assoggettati integralmente al regime di tassazione separata.
Massime di principio
- Per prestazioni in capitale provenienti da fondi pensionistici complementari aziendali, non è sufficiente che il pagamento avvenga in un’unica soluzione né che il fondo abbia un modello gestionale assicurativo: occorre accertare in concreto la gestione e la produzione del rendimento sul mercato.
- Per gli iscritti al fondo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 devono essere scomposti: la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre la ritenuta del 12,50% si applica solo al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati interamente a tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.
- Chi chiede il rimborso deve poter ottenere la quantificazione della componente di rendimento sulla base di elementi concreti relativi agli investimenti e all’attribuzione dei risultati; il giudice deve svolgere tale accertamento prima di stabilire l’imposta dovuta e l’eventuale credito restitutorio.
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