Cassazione Penale, Sentenza n. 1400/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa (contestazione di fatto sulla valutazione probatoria); 2) intervenuta estinzione del reato per prescrizione, deducendo che il termine prescrizionale si era maturato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, per le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (normativa ex artt. 606 comma 2-bis c.p.p. e 39-bis D.lgs. n. 274/2000). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: valutando i termini e le sospensioni (in particolare la sospensione di 35 giorni per rinvio concesso su istanza della parte), la prescrizione è maturata il 7 aprile 2023, prima della sentenza del 12 aprile 2023. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Quanto agli effetti civili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per gli effetti civili per manifesta infondatezza dei motivi diversi dalla prescrizione, lasciando impregiudicati gli aspetti civili decisi in sede di merito.
Norme richiamate
Indica il tipo di reato contestato (minaccia). La Corte lo cita come riferimento al capo di imputazione; non è oggetto di specifica interpretazione tecnica nella motivazione.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in cassazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: tali ricorsi sono ammessi solo per violazione di legge, con esclusione di censure di fatto e di valutazione della prova (es. attendibilità della persona offesa).
art. 39-bis D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per confermare il divieto di ricorso in cassazione per censure di fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace.
Decreto che ha introdotto le modifiche normative (tra cui le limitazioni di cui sopra) entrate in vigore il 6 marzo 2018; è richiamato per spiegare il quadro normativo dell'ammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione quando si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte lo invoca per ritenere ammissibile la doglianza sulla prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale possibile alternativa di pronuncia, ma la Corte rileva l'assenza di elementi per adottare una pronuncia ex art. 129, comma 2, e pertanto procede all'annullamento per prescrizione.
Ordinanza Sez. 7 n. 8124 del 25/01/2016 (Rv. 266469)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il rinvio concesso su istanza della parte determina la sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che la richiesta consista in un legittimo impedimento (in tal caso la sospensione ha durata massima di 60 giorni). Questo principio è stato applicato per conteggiare 35 giorni di sospensione.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266819-01)
Giurisprudenza della Sezione Unite che ammette la possibilità di proporre ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; citata per fondare l'ammissibilità del motivo sulla prescrizione.
Massime di principio
- Nei procedimenti d'appello relativi a reati di competenza del giudice di pace, in cassazione non sono ammissibili censure di fatto sulla valutazione della prova (per esempio credibilità della persona offesa): il ricorso è limitato a questioni di diritto (art. 606 c.p.p. e 39-bis D.lgs. n. 274/2000).
- L'intervenuta estinzione del reato per prescrizione è motivo ammesso in cassazione anche se proposto con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per gli effetti penali.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione determinati da rinvii concessi su istanza della parte: tali rinvii sospendono la prescrizione per l'intera durata dell'udienza rinviata, salvo che la richiesta consista in un legittimo impedimento (che comporta sospensione limitata a 60 giorni).
- Eventuali periodi sospensivi straordinari (es. emergenze come Covid) rilevano solo se durante il periodo era in corso attività processuale: se non c'era attività processuale, quei giorni non devono essere aggiunti al computo.
- Se la prescrizione è constatata in cassazione, la Corte può annullare senza rinvio gli effetti penali; gli effetti civili possono essere trattati separatamente e il ricorso può risultare inammissibile per gli effetti civili se le censure diverse dalla prescrizione sono manifestamente infondate.
- Chi intende difendersi dalla contestazione della prescrizione deve curare la documentazione dei rinvii e degli atti interruttivi, perché il computo dei termini e delle sospensioni è cruciale per l'esito della questione.
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