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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) presunta inversione dell'onere della prova e condanna senza analisi chimiche sul prodotto sequestrato (mancata perizia/campionamento nonostante la norma citata), con conseguente carenza probatoria; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione circa il ruolo a lui attribuito (in particolare su due fatti ritenuti inesistenti: i giri con l'auto per verificare la presenza delle forze dell'ordine e l'ostruzione del sorpasso tenendo la vettura al centro della carreggiata) e per omesso esame della deposizione del teste Del Giudice, la quale, secondo la difesa, giustificherebbe una diversa valutazione della presenza del ricorrente sul luogo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione delle corti di merito sulla natura del prodotto come carburante (argomentazione basata sul colore verde e sulla provenienza dal deposito Filieri Monica) e ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova: la Corte di merito ha coerentemente ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova contraria idonea a superare le risultanze. Ha inoltre ritenuto non necessaria una perizia quando la natura del prodotto poteva essere sufficientemente accertata dalle risultanze (colore e luogo di provenienza) e ha chiarito che la norma contestata va riferita alla lettera b) dell'art. 40, comma 1, D.lgs. n. 504/1995. Quanto alla responsabilità, la Corte di appello ha valutato credibili gli elementi forniti dagli operanti (uscita dall'impianto, giro della rotatoria, attesa, seguito dei furgoni, ostacolo alla manovra di sorpasso) e ha ritenuto inattendibili le deposizioni di Del Giudice e del coimputato Terragno, disponendo anche la trasmissione degli atti per le eventuali determinazioni sulla falsa testimonianza. Per tali motivi la cassazione ha rigettato il ricorso come inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso ai fini della declaratoria.

Norme richiamate

  • Codice penale

    richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (concorso di persone nel delitto).

  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

    art. 40, comma 1; art. 49, comma 1

    l'art. 40, comma 1 (lett. b) è quello ritenuto applicabile (sottrazione di prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa); l'art. 49, comma 1 stabilisce che in caso di trasporto senza la documentazione prevista si applicano le pene previste per la sottrazione, collegando così la condotta contestata alla lett. b) dell'art. 40.

  • Costituzione

    richiamata dal ricorrente in tema di garanzie processuali e proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione costituzionale nei profili denunciati.

  • Codice di procedura penale

    art. 533, comma 1; art. 616

    art. 533 c.p.p. richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; art. 616 c.p.p. è applicato dalla Corte per imporre l'onere del versamento alla Cassa delle ammende e per le spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

    art. 30, comma 1, lett. c (citato dal ricorrente)

    il ricorrente richiamava tale norma quale presunto obbligo di specifici accertamenti; la Corte osserva tuttavia che il capo di imputazione fa riferimento alla lett. b) dell'art. 40 e che, comunque, la natura del prodotto è stata ritenuta sufficientemente provata dalle risultanze (colore e luogo di provenienza), rendendo non necessaria la perizia.

  • Giurisprudenza costituzionale

    sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi di colpa grave nel caso di specie.

Massime di principio

  • L'onere della prova non è invertito quando il giudice di merito, sulla base delle risultanze probatorie, formula un convincimento; se l'imputato non produce prova contraria idonea e di pari forza persuasiva, la sua assenza non implica automatica violazione del principio di non colpevolezza.
  • Non sempre è necessaria una perizia chimica: se la natura del bene è sufficientemente determinata da elementi concreti e coerenti (es. colore tipico e chiara provenienza dal deposito), il giudice può ritenere assodata la natura senza ulteriori accertamenti tecnici.
  • La valutazione della attendibilità delle testimonianze e l'accertamento dei fatti di causa è rimesso alle corti di merito; la Corte di cassazione non può rimettere in discussione tali valutazioni se fondate e prive di vizi logico-giuridici evidenti.
  • Le censure di motivazione richiedono che la Corte di cassazione riscontri aporie, contraddizioni o palese illogicità; una diversa lettura delle risultanze dichiarative non è sufficiente a fondare la cassazione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è possibile l'applicazione di sanzioni pecuniarie e spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo specifica colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.

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