Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli per varie ragioni: per Bianco la presunta violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) a seguito dell'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; per Giorgio la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ritenuta illogica e non adeguatamente motivata, con specifico rilievo sulla diminuzione dell'incidenza delle attenuanti generiche; per Cirillo la quantificazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.); per Nettuno Daniele e Vincenzo la contestata affermazione di responsabilità per partecipazione all'associazione (capo A) e la mancata concessione delle attenuanti generiche; per Cesaro varie doglianze sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, sulla quantificazione degli aumenti per continuazione e sulla mancata riunione/continuazione esterna con pregresse condanne; per Giugliano plurime censure sulle statuizioni di responsabilità, sull'applicazione di aggravanti (es. art. 80 DPR 309/1990, art. 99 c.p.) e sul trattamento sanzionatorio e di sicurezza. Sono inoltre state sollevate questioni processuali relative all'inammissibilità di ricorsi sottoscritti personalmente dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. e alla richiesta di differimento del giudizio per nomina tardiva del difensore ex art. 108 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i ricorsi eccetto quello di GIORGIO Giuseppe. Nello specifico: i ricorsi di BIANCO, CIRILLO, NETTUNO Daniele e NETTUNO Vincenzo sono stati dichiarati inammissibili (in parte per firma personale non ammessa ai sensi dell'art. 613 c.p.p.); i ricorsi di CESARO e GIUGLIANO sono stati respinti come infondati; il ricorso di GIORGIO è stato invece ritenuto fondato limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello circa la rideterminazione dell'incidenza delle attenuanti generiche e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, rinviando la questione ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova valutazione dell'incidenza delle attenuanti generiche e della quantificazione degli aumenti per continuazione. Per gli atti dichiarati inammissibili, alcuni imputati sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma di Euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
aggravante dell'agevolazione mafiosa
La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'aggravante per diversi imputati; la cassazione ha ritenuto che, se tale aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena di primo grado (pena commisurata al minimo edittale e senza aumento), la sua eliminazione non obbliga automaticamente a una riduzione ulteriore della pena, evitando così una reformatio in pejus fittizia
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norme sui reati-fine in materia di stupefacenti
I reati-fine contestati a vari imputati sono stati valutati alla luce della normativa sugli stupefacenti; la Corte ha confermato le qualificazioni degli illeciti e talune aggravanti connesse alle quantità e modalità
art. 597 c.p.p.
divieto di reformatio in pejus
Richiamato dai ricorrenti per lamentare un peggioramento del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio; la Cassazione ha spiegato che non ricorre violazione laddove l'aggravante esclusa non abbia inciso nella determinazione della pena originaria (es. pena fissata nel minimo edittale)
art. 613 c.p.p.
modalità di sottoscrizione del ricorso per cassazione
Dalla modifica normativa del 2017 non è più ammessa la personale redazione del ricorso per cassazione da parte della parte: esso deve essere sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità
art. 108 c.p.p.
termine a difesa per nomina difensore
La previsione non è applicabile al giudizio di legittimità; la Corte ha negato il differimento richiesto per nomina tardiva del difensore in cassazione
art. 81 c.p.
aumenti per la continuazione
La quantificazione degli aumenti per continuazione rientra nella ampia discrezionalità del giudice; la Cassazione ha ritenuto che, quando gli aumenti sono modesti e inferiori al minimo edittale per ciascun reato satellite, la necessità di motivare dettagliatamente è attenuata
art. 133 cod. pen.
determinazione della pena
Richiamato in relazione alla determinazione della pena base e alla congruità della quantificazione, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le scelte di merito ove sia richiamata la congruità e i parametri previsti
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti e loro applicazione
Contestata e analizzata specie con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il comportamento successivo al reato può essere valutato ma non può duplicare benefici già conseguiti tramite istituti penitenziari
art. 80, comma 2 DPR n. 309/1990
aggravante per ingente quantità di stupefacente
Applicata con riferimento alle quantità e al ruolo del soggetto nel trasporto; la Corte ha ritenuto plausibile l'attribuzione anche quando sussisteva dolo eventuale circa l'entità della merce trasportata
art. 99, comma 4 cod. pen.
recidiva o altre circostanze personali aggravanti
Richiamata nella valutazione della personalità e del passato giudiziario degli imputati; la Cassazione ha osservato che, se una aggravante è subvalente rispetto alle attenuanti, il ricorrente deve dimostrare interesse concreto alla sua rimozione
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese e contributi per impugnazione inammissibile
Applicato per condannare gli imputati le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
art. 202 e ss.; art. 228 e ss. c.p.p.
Richiamati con riferimento alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto motivata la valutazione sulla pericolosità e l'attualità dell'esigenza
Massime di principio
- Ricorso per cassazione: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. non è ammessa la sottoscrizione personale del ricorso: la mancata firma da parte di un difensore iscritto all'albo speciale comporta inammissibilità anche se la firma è autenticata.
- Art. 108 c.p.p. (termine a difesa) non trova applicazione nel giudizio di legittimità: la nomina tardiva del difensore in cassazione non garantisce automaticamente un differimento dell'udienza.
- Divieto di reformatio in pejus: l'eliminazione di un'aggravante non impone sempre una riduzione della pena se quella aggravante non aveva inciso concretamente sulla determinazione della pena originaria (es. pena già fissata al minimo edittale e senza aumento).
- Attenuanti generiche: la riduzione della pena per attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata; se la Corte modifica l'incidenza di tali attenuanti rispetto a un giudizio precedente deve fornire ragioni logiche e non arbitrarie (attenzione a criteri di "proporzionalità" applicati in modo aritmetico e non giustificato).
- Comportamento successivo al reato: può concorrere alla valutazione delle attenuanti generiche, ma non può essere utilizzato per concedere un doppio beneficio quando lo stesso fatto è già valutato da istituti penitenziari (es. liberazione anticipata).
- Aumenti per continuazione: la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; tuttavia se gli aumenti sono consistenti o decisivi devono essere motivate le ragioni; se sono modesti e palesemente inferiori ai minimi edittali la motivazione può essere più sintetica.
- Interesse dell'impugnante su aggravanti personali: se un'aggravante risulta subvalente rispetto alle attenuanti generiche e non ha avuto effetti concreti sul trattamento sanzionatorio, l'interessato deve dimostrare un concreto pregiudizio per avere interesse a lamentarne l'erronea rilevazione.
- Quando la Cassazione annulla solo sul profilo sanzionatorio è possibile il rinvio ad altra Sezione di merito per nuova determinazione della pena, con indicazione di criteri motivazionali da osservare.
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