Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli per varie ragioni: per Bianco la presunta violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) a seguito dell'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.; per Giorgio la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ritenuta illogica e non adeguatamente motivata, con specifico rilievo sulla diminuzione dell'incidenza delle attenuanti generiche; per Cirillo la quantificazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.); per Nettuno Daniele e Vincenzo la contestata affermazione di responsabilità per partecipazione all'associazione (capo A) e la mancata concessione delle attenuanti generiche; per Cesaro varie doglianze sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, sulla quantificazione degli aumenti per continuazione e sulla mancata riunione/continuazione esterna con pregresse condanne; per Giugliano plurime censure sulle statuizioni di responsabilità, sull'applicazione di aggravanti (es. art. 80 DPR 309/1990, art. 99 c.p.) e sul trattamento sanzionatorio e di sicurezza. Sono inoltre state sollevate questioni processuali relative all'inammissibilità di ricorsi sottoscritti personalmente dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. e alla richiesta di differimento del giudizio per nomina tardiva del difensore ex art. 108 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i ricorsi eccetto quello di GIORGIO Giuseppe. Nello specifico: i ricorsi di BIANCO, CIRILLO, NETTUNO Daniele e NETTUNO Vincenzo sono stati dichiarati inammissibili (in parte per firma personale non ammessa ai sensi dell'art. 613 c.p.p.); i ricorsi di CESARO e GIUGLIANO sono stati respinti come infondati; il ricorso di GIORGIO è stato invece ritenuto fondato limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello circa la rideterminazione dell'incidenza delle attenuanti generiche e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, rinviando la questione ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova valutazione dell'incidenza delle attenuanti generiche e della quantificazione degli aumenti per continuazione. Per gli atti dichiarati inammissibili, alcuni imputati sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma di Euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante dell'agevolazione mafiosa

    La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'aggravante per diversi imputati; la cassazione ha ritenuto che, se tale aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena di primo grado (pena commisurata al minimo edittale e senza aumento), la sua eliminazione non obbliga automaticamente a una riduzione ulteriore della pena, evitando così una reformatio in pejus fittizia

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norme sui reati-fine in materia di stupefacenti

    I reati-fine contestati a vari imputati sono stati valutati alla luce della normativa sugli stupefacenti; la Corte ha confermato le qualificazioni degli illeciti e talune aggravanti connesse alle quantità e modalità

  • art. 597 c.p.p.

    divieto di reformatio in pejus

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare un peggioramento del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio; la Cassazione ha spiegato che non ricorre violazione laddove l'aggravante esclusa non abbia inciso nella determinazione della pena originaria (es. pena fissata nel minimo edittale)

  • art. 613 c.p.p.

    modalità di sottoscrizione del ricorso per cassazione

    Dalla modifica normativa del 2017 non è più ammessa la personale redazione del ricorso per cassazione da parte della parte: esso deve essere sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità

  • art. 108 c.p.p.

    termine a difesa per nomina difensore

    La previsione non è applicabile al giudizio di legittimità; la Corte ha negato il differimento richiesto per nomina tardiva del difensore in cassazione

  • art. 81 c.p.

    aumenti per la continuazione

    La quantificazione degli aumenti per continuazione rientra nella ampia discrezionalità del giudice; la Cassazione ha ritenuto che, quando gli aumenti sono modesti e inferiori al minimo edittale per ciascun reato satellite, la necessità di motivare dettagliatamente è attenuata

  • art. 133 cod. pen.

    determinazione della pena

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena base e alla congruità della quantificazione, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le scelte di merito ove sia richiamata la congruità e i parametri previsti

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti e loro applicazione

    Contestata e analizzata specie con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il comportamento successivo al reato può essere valutato ma non può duplicare benefici già conseguiti tramite istituti penitenziari

  • art. 80, comma 2 DPR n. 309/1990

    aggravante per ingente quantità di stupefacente

    Applicata con riferimento alle quantità e al ruolo del soggetto nel trasporto; la Corte ha ritenuto plausibile l'attribuzione anche quando sussisteva dolo eventuale circa l'entità della merce trasportata

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    recidiva o altre circostanze personali aggravanti

    Richiamata nella valutazione della personalità e del passato giudiziario degli imputati; la Cassazione ha osservato che, se una aggravante è subvalente rispetto alle attenuanti, il ricorrente deve dimostrare interesse concreto alla sua rimozione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e contributi per impugnazione inammissibile

    Applicato per condannare gli imputati le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 202 e ss.; art. 228 e ss. c.p.p.

    Richiamati con riferimento alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto motivata la valutazione sulla pericolosità e l'attualità dell'esigenza

Massime di principio

  • Ricorso per cassazione: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. non è ammessa la sottoscrizione personale del ricorso: la mancata firma da parte di un difensore iscritto all'albo speciale comporta inammissibilità anche se la firma è autenticata.
  • Art. 108 c.p.p. (termine a difesa) non trova applicazione nel giudizio di legittimità: la nomina tardiva del difensore in cassazione non garantisce automaticamente un differimento dell'udienza.
  • Divieto di reformatio in pejus: l'eliminazione di un'aggravante non impone sempre una riduzione della pena se quella aggravante non aveva inciso concretamente sulla determinazione della pena originaria (es. pena già fissata al minimo edittale e senza aumento).
  • Attenuanti generiche: la riduzione della pena per attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata; se la Corte modifica l'incidenza di tali attenuanti rispetto a un giudizio precedente deve fornire ragioni logiche e non arbitrarie (attenzione a criteri di "proporzionalità" applicati in modo aritmetico e non giustificato).
  • Comportamento successivo al reato: può concorrere alla valutazione delle attenuanti generiche, ma non può essere utilizzato per concedere un doppio beneficio quando lo stesso fatto è già valutato da istituti penitenziari (es. liberazione anticipata).
  • Aumenti per continuazione: la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; tuttavia se gli aumenti sono consistenti o decisivi devono essere motivate le ragioni; se sono modesti e palesemente inferiori ai minimi edittali la motivazione può essere più sintetica.
  • Interesse dell'impugnante su aggravanti personali: se un'aggravante risulta subvalente rispetto alle attenuanti generiche e non ha avuto effetti concreti sul trattamento sanzionatorio, l'interessato deve dimostrare un concreto pregiudizio per avere interesse a lamentarne l'erronea rilevazione.
  • Quando la Cassazione annulla solo sul profilo sanzionatorio è possibile il rinvio ad altra Sezione di merito per nuova determinazione della pena, con indicazione di criteri motivazionali da osservare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.