Cassazione Penale, Sentenza n. 1252/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per sottrazione al pagamento delle accise (miscelazione/sottrazione di carburante). Il ricorrente deduce: (1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello ad uno dei co-difensori (Avv. Cristiano Galfano); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla consulenza tecnica della difesa che avrebbe dimostrato una miscelazione accidentale tra benzina e gasolio; (3) travisamento della prova per la presunta assenza di eccedenze (anzi deficienze) nelle riserve di carburante; (4) vizio di motivazione per l'eccessivo rilievo dato all'indizio rappresentato dal basso indice di infiammabilità rilevato in tre campionamenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: benché il decreto di citazione fosse stato notificato solo ad un co-difensore (Avv. Francesco Salvo) e non all'Avv. Galfano, la trattazione in forma "cartolare" e la presenza e partecipazione del codifensore senza eccezione hanno avuto efficacia sanante; la giurisprudenza supera l'automatismo della nullità quando il difensore avvisato depone o deposita memorie senza sollevare il vizio. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a valutazioni di merito e rivalutazioni del compendio probatorio (consulenze tecniche, dati di infiammabilità, ecc.), materie non sindacabili in cassazione salvo ipotesi molto circoscritte di travisamento manifesto; in caso di "doppia conforme" (valutazione identica in primo e secondo grado) il vizio di travisamento è sindacabile solo se disarticola l'intero impianto probatorio o se emerge un errore che per la prima volta compare nella motivazione di secondo grado. La Corte ha altresì verificato che non sussistono problemi di prescrizione a causa di sospensioni che hanno prorogato i termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 504/1994
Norma sostanziale utilizzata per la contestazione relativa alla sottrazione al pagamento delle accise su carburanti; la condotta contestata è stata ritenuta integrata dai giudici di merito.
art. 515 cod. pen.
Norma procedurale/penale richiamata nella imputazione (riferita ai fatti contestati); applicata insieme alla disciplina fiscale per la qualificazione del reato.
artt. 180 e 185 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'omessa notifica al co-difensore; la Corte ha valutato tali disposizioni alla luce della modalità di svolgimento cartolare del giudizio di appello e della giurisprudenza che ammette la sanatoria quando il difensore avvisato non eccepisce.
art. 23 d.l. n. 149/2020 e art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (convertito)
Hanno introdotto e disciplinato la possibilità del contraddittorio cartolare in appello (decisione in camera di consiglio senza intervento orale), principio poi recepito a regime e valutato dalla Corte come fattore rilevante nella decisione sulla sanatoria della mancata notificazione al co-difensore.
d.lgs. n. 150/2022 (riforma "Cartabia")
Ha rimodulato la citazione a giudizio in appello e formalizzato gli istituti del processo cartolare; la Corte lo ha richiamato per affermare che il procedimento cartolare è divenuto ordinario, influenzando l'analisi sulla rilevanza dell'omessa notifica.
Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
"il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio...è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado"
Principio giurisprudenziale secondo cui la nullità per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello deve essere dedotta entro la deliberazione; la Corte ha esaminato la compatibilità di tale principio con il processo cartolare.
Sez. 2, n. 34849 del 25/05/2023 (Serino)
Giurisprudenza recente richiamata per affermare che, anche nel processo cartolare, la mancata notifica ad un co-difensore può essere eccepita tramite atto scritto e che la presenza/azione del codifensore senza eccezione può avere efficacia sanante.
Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023 (Negrini) e altra giurisprudenza richiamata
Principio consolidato che in cassazione è preclusa la rivalutazione degli elementi di fatto e delle conclusioni probatorie del giudice del merito, salvo errori logici o di motivazione manifesti; rafforza il limite alla sindacabilità delle consulenze tecniche e dei rilievi svolti in merito.
Massime di principio
- Nel procedimento d'appello trattato in forma "cartolare" l'omessa notifica del decreto di citazione ad uno dei co-difensori non determina automaticamente la nullità se il codifensore avvisato partecipa o deposita memorie senza eccepire: la sua condotta può avere efficacia sanante.
- La tempestiva eccezione di nullità resta essenziale: quando prevista, la deduzione va proposta nei termini e modi stabiliti; la mancata sollevazione da parte del difensore avvisato può comportare decadenza dalla relativa censura.
- In Cassazione sono preclusi i sindacati di merito relativi alla valutazione delle prove (consulenze tecniche, dati tecnici, valutazioni peritali): le censure che si limitano a una diversa interpretazione degli stessi fatti sono inammissibili.
- Nei casi di "doppia conforme" (identica valutazione probatoria in primo e secondo grado) il ricorrente ha l'onere più gravoso di dimostrare un travisamento della prova così macroscopico da disarticolare l'intero ragionamento probatorio o che il secondo grado ha introdotto un errore nuovo e decisivo nella motivazione.
- Le questioni relative alla prescrizione devono essere valutate considerando le eventuali sospensioni del corso della prescrizione (es. per astensione del difensore o per cause straordinarie come il Covid); tali sospensioni possono impedire la decadenza dei reati apparentemente prescritti.
- Quando si impugna in Cassazione, è strategico distinguere tra vizi di diritto e meri riposizionamenti di fatto: le prime sono sindacabili, le seconde quasi sempre inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1256/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →