Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28/3/2023 che confermava la sentenza del Tribunale del 28/10/2021. I ricorrenti contestavano le condanne per i reati previsti dagli artt. 403 e 405 c.p.: Simone deduceva carenza di motivazione e vizio nella valutazione del ruolo (sarebbe stato mero spettatore, protesta impulsiva), nonché mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e mancata applicazione dei canoni di valutazione dell'art. 133 c.p.; Barra censurava travisamento della prova (le offese sarebbero state rivolte al capo dei portatori, non all'arcivescovo), carenza motivazionale sulla soggettività del reato, assenza degli elementi oggettivi del reato di turbamento (art. 405), mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.3 c.p. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi e confermato le condanne. Per Simone, il ricorso sul reato di cui all'art. 405 c.p. è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto attendibile la valutazione di merito (riprese video e testimonianze) che lo ritraevano intento a gesticolare, partecipare al coro 'via, vai via' e impedire la recita della preghiera, integrando la turbativa della funzione religiosa; è stata altresì respinta la richiesta di applicazione di art. 131-bis per la gravità dell'evento (festa patronale, rilievo della figura offesa). Per Barra i ricorsi relativi agli artt. 403 e 405 c.p. sono stati ritenuti infondati: la Corte ha escluso il travisamento della prova, ritenendo provato dalle immagini che le espressioni offensive erano dirette anche all'arcivescovo; ha confermato che le espressioni integravano vilipendio della confessione religiosa (art. 403) e turbamento della processione (art. 405); ha rigettato il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.3 perché l'agente aveva concorso all'assembramento e non era mera vittima di suggestione della folla, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la rilevanza e la gravità dell'offesa e del contesto. In sintesi: ricorsi respinti, condanne confermate.
Norme richiamate
art. 403 cod. pen.
Sanziona il vilipendio di una confessione religiosa mediante offesa a chi la professa o a un ministro del culto. La Corte ha richiamato che la fattispecie integra la condotta di chi 'tiene a vile' la religione o il ministro con atti o espressioni di disprezzo gratuiti; non è necessario che l'offesa sia rivolta a fedeli determinati, è sufficiente che sia riferibile alla collettività dei credenti. La critica argomentata è ammessa; la contumelia e lo scherno fine a sé stessi configurano vilipendio.
art. 405 cod. pen.
Protegge le funzioni religiose: può integrarsi per impedimento (ostacolare l'inizio o l'esercizio fino alla cessazione) o per turbativa (svolgimento non regolare). Richiede dolo generico; la Corte ha ritenuto che anche modalità di protesta che disturbano la celebrazione e distolgono l'attenzione dei fedeli integrino la turbativa.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato che la sua applicazione richiede una valutazione della minore offensività concreta: nel caso è stata esclusa in ragione della gravità del fatto, dell'importanza dell'evento religioso (festa patronale) e del rilievo della figura offesa.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto; la censura lamentava mancata applicazione dei canoni di cui all'art. 133, ma la Corte ha ritenuto che la gravità della condotta e del contesto erano stati adeguatamente considerati dai giudici di merito.
art. 62 n. 3 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa all'aver agito per suggestione di una folla in tumulto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la circostanza quando l'agente abbia contribuito o concorso a provocare l'assembramento; nel caso l'attenuante è stata negata perché il ricorrente aveva partecipato attivamente alla protesta.
art. 21 e art. 19 Cost.
Principi costituzionali in tema di libertà di manifestazione del pensiero e libertà di propaganda religiosa. La Corte ha richiamato l'equilibrio fra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso: la critica motivata resta ammessa, ma la contumelia e l'insulto gratuito possono essere esclusi dalla protezione costituzionale e sanzionati penalmente.
Sentenza Corte Cost. n. 188/1975
Richiamata per l'interpretazione costituzionalmente bilanciata dell'art. 403 c.p.: tutela del sentimento religioso come bene costituzionalmente rilevante ma compatibile con libertà di critica quando questa sia argomentata e non gratuita contumelia.
Massime di principio
- In cassazione non si rivedono i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo vizi logico-motivazionali chiari.
- Per l'art. 405 c.p. è decisivo il contesto e la concreta incidenza sulla funzione religiosa: anche comportamenti rumorosi o insistenti che distolgono i fedeli o impediscono momenti della celebrazione possono integrare la turbativa.
- Per l'art. 403 c.p. occorre distinguere critica argomentata (ammessa) da vilipendio: contumelie, scherno o offese gratuite dirette al ministro del culto o alla collettività dei credenti sono penalmente rilevanti.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede valutazione concreta della minore offensività: rilevano gravità dell'evento, ruolo dell'offeso e modalità della condotta; non si concede quando il fatto ha un evidente rilievo pubblico e offensivo.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n.3 è esclusa quando l'autore abbia concorso a creare o alimentare l'assembramento o la tumultuosità; l'agire 'sotto la suggestione della folla' non opera se si è attivamente partecipato alla protesta.
- Le riprese video e le testimonianze che documentano direzione, intensità e contesto delle espressioni offensive hanno forte valore decisorio in sede di merito e vengono confermate in cassazione se la motivazione è logica e coerente.
- In situazioni simili valutare sempre (a) se la condotta ha inciso sull'effettivo svolgimento della funzione religiosa, (b) se le espressioni sono critiche motivate o gratuiti insulti, (c) il ruolo e la posizione dell'autore rispetto all'evento e (d) la presenza di elementi probatori oggettivi (video, testimoni) che confermano la direzione dell'offesa.
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