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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17458/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni terreni in Roma, proposta da una persona fisica che sosteneva di averli posseduti da oltre vent'anni. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la disponibilità del bene derivasse dal subentro in un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 1986 con un terzo, situazione che integra detenzione qualificata e non possesso utile ad usucapionem, salvo prova di interversione del possesso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto omessa valutazione dei requisiti del possesso ai fini dell'usucapione, richiamando gli artt. 1140 e 1158 c.c.; con il secondo motivo ha censurato la mancata ammissione della prova volta a dimostrare il possesso utile all'usucapione e ha prospettato violazione dell'art. 24 Cost. e delle norme sul ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte territoriale, del principio secondo cui nella promessa di vendita con consegna anticipata la disponibilità del bene del promissario acquirente è di regola detenzione qualificata, non possesso, e può diventare possesso utile ad usucapire solo se sia provata un'interversione del possesso nei modi di legge. Ha inoltre osservato che la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione. Per il secondo motivo ha rilevato che la censura non indicava specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate e, in sostanza, mirava a una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per definire il possesso e la distinzione rispetto alla detenzione qualificata

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione ventennale, subordinata alla prova del possesso utile

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per l'interversione del possesso, necessaria per trasformare la detenzione in possesso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la relativa censura deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta con specificità, pena l'inammissibilità del motivo

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in concreto diretta a ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nella consegna anticipata del bene al promissario acquirente in forza di un preliminare di vendita, la relazione con la cosa è normalmente qualificabile come detenzione qualificata e non come possesso utile all'usucapione.
  • Per trasformare una detenzione qualificata in possesso idoneo ad usucapire è necessaria la prova di una chiara interversione del possesso nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
  • L'accertamento circa la sussistenza del possesso utile ad usucapionem, quando fondato sulla valutazione delle prove e congruamente motivato, è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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