Cassazione Penale, Sentenza n. 667/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita di cocaina (complessivi 43 g, principio attivo mg. 38,465) e aveva escluso la qualificazione del fatto come "fatto lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; censura anche sul bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente escluso la qualificazione del "fatto lieve" sulla base del dato ponderale (numero/dosi medie e carica del principio attivo) e dell'assenza di elementi idonei a neutralizzarne la carica negativa; ha inoltre ritenuto legittimo il mancato miglior favorevole bilanciamento delle attenuanti generiche a causa della recidiva qualificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5
La qualificazione del fatto come "fatto lieve" richiede la prova di minima offensività tramite elementi qualitativi, quantitativi e altri parametri (mezzi, modalità, circostanze); uno degli indici (es. il dato ponderale) può essere assorbente e impedire la qualificazione se gli altri indici non neutralizzano la sua carica negativa
La presenza di recidiva qualificata può ostare a un bilanciamento in melius delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, rendendo legittimo il diniego di una più favorevole misura di riduzione della pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione collegati al rito abbreviato: il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti dall'ordinamento per il rito abbreviato
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
La rinuncia alla richiesta di discussione orale non trasforma il rito in cartolare e non toglie il diritto della parte non rinunciante a concludere oralmente in udienza
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 51063/2018; Sez. U. n. 35737/2010; Sez. U. n. 17/2000; Sez. 6 n. 22248/2021; Sez. 6 n. 45061/2022)
Principi consolidati: 1) il dato ponderale e qualitativo può determinare l'esclusione del fatto lieve se non compensato da altri elementi; 2) la rinuncia alla discussione orale non impedisce alla controparte di discutere; 3) la giurisprudenza fornisce parametri comparativi sull'entità di sostanza compatibile o meno con "piccolo spaccio", ma la valutazione è caso per caso
Massime di principio
- Per ottenere la qualificazione del "fatto lieve" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) il difensore deve dimostrare non solo quantità ridotte ma anche altri elementi (qualità della sostanza, modalità, mezzi, circostanze) che insieme attestino minima offensività; un elevato dato ponderale o una significativa carica di principio attivo possono essere assorbenti
- Ipotesi come occultamento dello stupefacente in giardino o comunicazioni via sms non sono di per sé decisive: occorre che tali elementi si inseriscano in un quadro probatorio complessivo che dimostri la prevalente natura non commerciale della detenzione
- La recidiva qualificata limita la possibilità di un bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche; quando la recidiva è riconosciuta, è difficile ottenere in Cassazione un diverso bilanciamento in melius
- La strategia difensiva in casi analoghi dovrebbe puntare a: documentare inequivocabilmente la scarsa quantità effettiva e l'assenza di strumenti o modalità tipiche dell'attività di spaccio; contestualizzare le comunicazioni (sms) come non riconducibili a cessione continuativa; proporre perizie sulla percentuale di principio attivo quando rilevante
- Procedure difensive: non considerare la rinuncia alla discussione orale come automatica perdita di possibilità argomentative, perché la controparte può ancora concludere in udienza; preparare comunque uno sviluppo scritto argomentativo solido poiché la Corte può decidere sulla base degli atti
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