Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cozzolino impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna (Tribunale di Torre Annunziata) a 3 anni di reclusione e 30 euro di multa per il delitto previsto dagli artt. 110 c.p. e 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per aver, con altri, introdotto turbativa nello scrutinio elettorale del maggio 2012 mediante minacce e comportamento aggressivo al fine di ottenere l'attribuzione di due voti al candidato Mario Siano. Il ricorso per cassazione solleva 5 motivi: vizio di valutazione delle prove testimoniali; inosservanza del regolamento elettorale e mancata assunzione di prova decisiva; errata qualificazione giuridica del fatto (si chiede derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o in contravvenzione); mancata concessione delle attenuanti generiche; eccessività della pena e vizio nella valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nei suoi aspetti di merito i motivi che chiedevano la revisione delle valutazioni probatorie, ha confermato la sussunzione del fatto nell'art. 90 d.P.R. n. 570 (delitto di turbamento dell'adunanza elettorale) e ha escluso la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o nella contravvenzione di cui all'art. 92. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata motivazione in ordine alla recidiva e alla mancata valutazione (motivata) della richiesta di attenuanti generiche: in mancanza di adeguata motivazione sulla recidiva e sul punto se la contestazione del ricorrente fosse fondata secondo le istruzioni elettorali, la sentenza di merito è stata annullata in parte qua e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame limitato a tali profili e, se del caso, per nuovo bilanciamento della pena. Rimangono confermate la condanna di merito e la qualificazione del reato, salvo diversa determinazione in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla partecipazione nel concorso di persone nel reato: il fatto è stato contestato come commesso in concorso con altri
art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Delitto di turbamento dell'adunanza elettorale: punisce turbamento delle operazioni elettorali, impedimento al diritto di voto o alterazione del risultato; si integra anche con minacce o violenza e non richiede il concreto conseguimento dell'alterazione quando la condotta sia idonea a produrla
art. 92 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Contravvenzione per l'introduzione indebita nella sala delle operazioni elettorali; è figura meno grave e non richiede minacce o violenze, che se presenti realizzano reato più grave (art. 90)
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Non applicabile quando la contestazione è rivolta a soggetti che svolgono pubbliche funzioni in adunanza: l'uso di minacce/violenza contro organi pubblici esclude la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e consente la sussunzione in fattispecie pubblicistiche più gravi
art. 133 cod. pen.
Parametri per la determinazione della pena: devono essere concretamente valutati (gravità del fatto, tempus commissi, motivi, condizioni di vita, comportamento post delictum, precedenti), e la mancata motivazione su tali parametri rende la determinazione sanzionatoria viziata
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione (vizi di legge e motivazione): la Corte di legittimità sindaca la correttezza e completezza della motivazione, non riedita valutazione di merito delle prove
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (capo 26.5)
"sono efficaci i voti di questa preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della stessa lista"
Regola interpretativa del "favor voti" invocata dal ricorrente: può rilevare nella valutazione della fondatezza della protesta e quindi ai fini dell'attenuazione della responsabilità, ma non giustifica l'uso di minacce/violenza né esclude automaticamente la rilevanza penale del comportamento
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con discussione orale nelle forme previste dall'emergenza; non incide sulla valutazione di merito ma sul procedimento
Massime di principio
- Comportamenti di pressione con minacce o violenza rivolti ai componenti di un seggio elettorale sono qualificabili, di norma, ai sensi dell'art. 90 d.P.R. 570/1960 e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la presenza di pubblici organi in adunanza esclude la semplice autonomia privata della pretesa
- L'interpretazione o l'invocazione di norme/regole elettorali (es. principio del "favor voti") può essere un elemento di fatto utile a giustificare la protesta dell'interessato e a incidere sulla valutazione delle attenuanti, ma non legittima comportamenti minacciosi o violenti; tale questione deve essere adeguatamente accertata e motivata dai giudici di merito
- La contestazione della valutazione delle prove è, in Cassazione, ammessa solo se riguarda il vizio di motivazione o la violazione di legge; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione del merito probatorio
- Per l'applicazione della recidiva il giudice è tenuto a motivare specificamente la rilevanza dei precedenti: non basta l'enunciazione formale dei precedenti penali; devono essere valutati distanza temporale, omogeneità, occasionalità e segni di reale pericolosità
- La mancata motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero sull'aggravamento per recidiva comporta l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame; una difesa che agisca in questa prospettiva deve chiedere espressa e puntuale valutazione di tali profili in appello
- In procedura cautelativa o di impugnazione, porre il tema normativo (es. regolamento elettorale) come circostanza fattuale a supporto delle attenuanti è strategicamente diverso dall'usarlo per cambiare la qualificazione giuridica del fatto: il primo può influire sul trattamento sanzionatorio, il secondo richiede che non vi siano elementi di minaccia/violenza che giustifichino la fattispecie pubblicistica
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