Cassazione Penale, Sentenza n. 540/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
PORTA Armando era stato condannato dal Tribunale di Torino per il reato previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 628/1961 per non aver fornito all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino le informazioni/documenti richiesti in ordine all'attività lavorativa prestata da BOBI Carmen. In cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro: 1) che la norma punisce la mancata fornitura di "notizie" e non di documenti, per cui l'omessa esibizione documentale non sarebbe rilevante penalmente; 2) la legittimità costituzionale della norma se interpretata in senso estensivo; 3) difetti di motivazione della sentenza di merito (attendibilità della teste, travisamento delle dichiarazioni, erronea valutazione delle prove prodotte, insussistenza dell'elemento soggettivo, prevalenza delle ragioni di privacy); 4) mancanza di offensività concreta della condotta poiché l'Ispettorato avrebbe potuto reperire la documentazione altrove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'interpretazione giurisprudenziale consolidata attribuisca rilevanza penale anche all'omessa esibizione di documenti specificamente richiesti dall'Ispettorato del Lavoro, respingendo la tesi difensiva secondo cui la norma si riferirebbe solo a "notizie". La Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale come manifestamente infondata, appellandosi anche alla pronuncia della Corte costituzionale n. 25/2019. Sono state ritenute infondate le censure sulla mancanza di offensività concreta e sulle ragioni di privacy; la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente le proprie valutazioni (mancata trasmissione comprovata, rilevanza temporale dei documenti, contatti diretti con il ricorrente). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna di merito resta dunque efficace.
Norme richiamate
Legge n. 628/1961, art. 4, settimo comma
La Corte ha ritenuto che la prescrizione di fornire "notizie" all'Ispettorato comprenda anche la consegna di documenti specifici richiesti dall'Ispettorato; la mancata esibizione integra il reato previsto dalla norma.
d.P.R. n. 520/1955, art. 8
La giurisprudenza richiamata precisa che il reato può integrarsi anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate da tale articolo, quindi l'ambito applicativo è più ampio.
Codice di procedura penale, art. 507
La Corte ha osservato che documenti prodotti tardivamente rispetto alle esigenze ispettive possono essere ritenuti irrilevanti ai fini della produzione richiesta dall'Ispettorato.
Corte costituzionale, sent. n. 25 del 23/01/2019
«per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce...»
La Corte costituzionale autorizza una interpretazione sistematica della norma penale; quindi l'estensione di "notizie" anche ai documenti non viola i principi di tassatività e determinatezza se la fattispecie è valutata nel suo complesso.
Cassazione penale, Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017 (Morresi)
«è configurabile il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 ... anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro»
Giurisprudenza di legittimità consolidata che conferma la rilevanza penale dell'omessa esibizione documentale in risposta alle richieste dell'Ispettorato.
Cassazione penale, Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017 (Ragno)
«il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 ... è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato ... rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della 'documentazione di lavoro'»
La giurisprudenza distingue tra richieste generiche e richieste specifiche: l'omessa esibizione è penalmente rilevante se la richiesta è specifica.
Cassazione penale, Sez. 3, n. 726 del 10/10/2018 (Paludi)
Conferma che escludere i documenti dalla nozione di "notizie" sarebbe illogico e contrastante con la finalità della norma; ribadisce l'interpretazione estensiva della norma.
Massime di principio
- La nozione di "notizie" richiesta all'Ispettorato del Lavoro comprende anche documenti specifici: il rifiuto ingiustificato di esibirli può integrare il reato ai sensi dell'art. 4 L. 628/1961.
- La difesa basata su generiche ragioni di privacy difficilmente prevale sull'obbligo di produzione nei confronti dell'Ispettorato quando la richiesta è finalizzata alla vigilanza previdenziale/assistenziale e specifica; eventuali dati sensibili vanno sollevati formalmente e, se necessario, si può indicare modalità alternative (ad es. liberatoria) ma non basta un rifiuto generico.
- Se la richiesta dell'Ispettorato è specifica e tempestiva rispetto alle esigenze ispettive, la produzione tardiva della documentazione può risultare inidonea a escludere l'inadempimento penalmente rilevante.
- La clausola di tassatività/determinatezza non impedisce un'interpretazione sistematica e funzionale della norma: elementi lessicali polisensi vanno valutati nel contesto della disciplina e delle finalità di vigilanza.
- In scriminazione o giustificazione della mancata esibizione è necessario produrre elementi concreti e documentati (es. impossibilità oggettiva, provvedimenti di segreto, autorizzazioni giurisdizionali); mere affermazioni generiche non sono idonee.
- Per minimizzare il rischio penale in presenza di richieste ispettive, è buona prassi: rispondere formalmente alla richiesta indicando i documenti disponibili, motivare puntualmente eventuali rifiuti (con riferimento normativo o all'intervento dell'autorità competente), offrire modalità alternative di acquisizione (es. liberatorie da terzi) e mantenere traccia scritta delle comunicazioni con l'Ispettorato.
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