Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della confisca per equivalente disposta in primo grado sostenendo la violazione di legge e vizio di motivazione: la confisca per equivalente ha natura afflittiva e sanzionatoria e quindi non poteva essere applicata in relazione a un reato ormai prescritto commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.; in sostanza censura l'applicazione retroattiva di una norma che avrebbe aggravato la posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il contrasto di giurisprudenza e la pronuncia delle Sezioni Unite, ha affermato che l'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui introduce effetti sostanziali sfavorevoli (ossia la possibilità di mantenere la confisca per equivalente rispetto a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore), non può trovare applicazione retroattiva in malam partem. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della confisca per equivalente disposta in primo grado, con eliminazione di quella statuizione; le altre parti della sentenza rimangono impregiudicate.
Norme richiamate
art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che individua il delitto tributario a lui ascritto (fatto commesso il 27/12/2012); costituisce il fatto-reato da cui è stato ricavato il profitto oggetto di confisca
art. 578-bis cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la possibilità di confisca senza condanna; le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nella parte in cui produce effetti sostanziali sfavorevoli rispetto alla posizione dell'imputato, non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
Prevede specifiche ipotesi di confisca; l'estensione dell'art. 578-bis a questa confisca è stata oggetto di valutazione e ricade nella medesima questione di retroattività
D.Lgs. 10 marzo 2018, n. 211, art. 6, comma 4
art. 6, comma 4, D.Lgs. 10 marzo 2018, n. 211
Norma che ha introdotto nel codice di rito l'art. 578-bis; rilevante per determinare la data di entrata in vigore della disposizione invocata a fondamento della confisca
Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Ha esteso l'applicazione dell'art. 578-bis anche alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.; il problema della retroattività è stato posto anche con riferimento a questa estensione
art. 25 Cost.
art. 25 della Costituzione
Principio costituzionale che vieta l'applicazione retroattiva in senso sfavorevole delle norme penali e processuali che comportino aggravio per l'imputato
art. 2, quarto comma, cod. pen.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 25 Cost. come divieto di retroattività in malam partem della normativa penale/processuale
Massime di principio
- La confisca per equivalente, avendo carattere afflittivo e sanzionatorio, non può essere mantenuta con effetto retroattivo rispetto a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma che ha esteso o creato la possibilità di confisca senza condanna, quando ciò comporti un peggioramento della posizione dell'imputato.
- Occorre distinguere regole processuali meramente organizzative (applicabili secondo il principio tempus regit actum) dalle norme che introducono effetti sostanziali o sanzionatori: queste ultime sono soggette al divieto di retroattività in malam partem ex artt. 25 Cost. e correlati del codice penale/proc. pen.
- Se sussiste contrasto giurisprudenziale su applicabilità retroattiva di una norma, è possibile sollevare questione in Cassazione e, se necessario, farla decidere dalle Sezioni Unite; la decisione potrà comportare l'annullamento della statuizione di confisca per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
- In casi analoghi conviene verificare sempre la data di entrata in vigore della disposizione invocata, la natura sostanziale o processuale della stessa e se la sua applicazione comporti un effetto peggiorativo per l'imputato, per valutare la possibilità di impugnazione sul terreno della retroattività.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, la confisca per equivalente può essere contestata con argomenti costituzionali e di divieto di retroattività qualora la disciplina che la legittima sia successiva ai fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 534/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 539/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 540/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 541/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →