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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 26/05/2022 che aveva riqualificato il fatto inizialmente imputato sotto l'art. 544 ter c.p. nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., condannando il ricorrente all'ammenda di 1.000 euro per aver detenuto un cucciolo in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze. Il ricorso deduceva: (1) mancata valutazione di prova decisiva (certificato di nascita del figlio dell'imputato e dichiarazione del veterinario sul buono stato di salute del cane); (2) illogicità o carenza di motivazione circa l'elemento oggettivo della "produzione di gravi sofferenze" (contestando che fosse dimostrata sofferenza prolungata o lesione dell'integrità fisica); (3) errata applicazione della legge penale con riguardo alla confisca dell'animale, ritenuta non rientrare nei casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240, comma 2, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato: la valutazione del merito sulle prove resta rimessa al giudice di merito, salvo travisamento probatorio non ravvisato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'art. 727, secondo comma, c.p. comprende anche condizioni che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale (es. detenzione in locale chiuso, angusto, sporco, senza acqua), e la ricostruzione del Tribunale circa le condizioni del cucciolo non appare manifestamente illogica. Il terzo motivo è stato accolto limitatamente alla confisca: la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca dell'animale, ritenendo che non possa applicarsi automaticamente la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. alla fattispecie contravvenzionale in esame; per gli animali può venire in considerazione la confisca facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.) valutata caso per caso con motivazione orientata alla prevenzione di reiterazione. Nel resto il ricorso è rigettato: la responsabilità penale e la condanna (ammenda di 1.000 euro) restano irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 544 ter cod. pen.

    Norma originaria oggetto dell'imputazione (reato più grave) rispetto alla quale il Tribunale ha operato riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.; la Corte non entra nel merito della riqualificazione ma conferma la valutazione del giudice di merito.

  • art. 727 cod. pen.

    La contravvenzione punisce la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. La Corte specifica che non è necessario che ricorrano soltanto condizioni come malnutrizione o pessimo stato di salute: rilevano tutte le condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, compresi abbandono e incuria.

  • art. 240 cod. pen.

    disposizioni sulla confisca (comma primo: confisca facoltativa; comma secondo: confisca obbligatoria; comma terzo: eccezioni come la proprietà di persona estranea o possibilità di autorizzazione amministrativa)

    La Corte distingue tra confisca obbligatoria (art. 240, comma 2) e confisca facoltativa (art. 240, comma 1). Ritiene che la confisca obbligatoria non possa essere automaticamente applicata alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 727 c.p.: va verificato caso per caso; per la contravvenzione prevale la possibilità di adottare la confisca facoltativa con motivazione che dimostri il nesso con la prevenzione di reiterazione.

  • art. 544 sexies cod. pen.

    Norma introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 che prevede una confisca obbligatoria per le più gravi ipotesi delittuose concernenti gli animali. La Corte osserva che l'esistenza di tale previsione specifica indica la volontà del legislatore di riservare l'obbligatorietà della confisca alle fattispecie più gravi.

  • art. 199 cod. pen.

    Principio di tassatività della legge penale: la norma non può essere estesa per analogia per imporre misure (come la confisca obbligatoria) non previste espressamente per la fattispecie.

  • art. 708 cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)

    Citato nella giurisprudenza a titolo esemplificativo (possesso di denaro ingiustificato) per motivare l'applicazione della confisca obbligatoria in casi particolari; usato dalla Corte per distinguere i casi in cui la detenzione della cosa è sempre e comunque reato rispetto a quelli in cui la modalità illecita è contingente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove: occorre dimostrare un travisamento probatorio o l'omissione di una prova decisiva che renda illogica la motivazione nel suo complesso.
  • L'art. 727 c.p. tutela l'integrità psico-fisica degli animali in senso ampio: non è richiesto solo un pessimo stato di salute o malnutrizione, ma anche condizioni di detenzione che provochino dolore, afflizione o limitazioni gravi della sensibilità e dei bisogni dell'animale (es. spazio angusto, sporcizia, mancanza d'acqua).
  • La confisca degli animali non è automaticamente obbligatoria per tutte le condotte sanzionate dall'art. 727 c.p.; va distinta la confisca obbligatoria (art. 240, comma 2) riservata a fattispecie più gravi o particolari, dalla confisca facoltativa (art. 240, comma 1) che richiede motivazione specifica orientata alla prevenzione della reiterazione del reato.
  • Ai fini della confisca facoltativa, il giudice deve motivare non solo il rapporto tra bene e reato, ma anche il pericolo di reiterazione da parte del reo (id quod plerumque accidit); l'esistenza di un rapporto di possesso lecito pregresso o di responsabilità mitigante può influire sulla decisione.
  • Quando si impugna la confisca, è utile richiamare la distinzione normativa (art. 240 vs art. 544 sexies) e argomentare sul carattere non automatico della misura, offrendo elementi che dimostrino l'assenza del bisogno di prevenzione speciale o l'esistenza di alternative (es. custodialità, autorizzazioni, affidamento a terzi).
  • In sede difensiva, per contrastare una condanna per detenzione incompatibile si devono proporre elementi concreti nel processo (documenti, testimonianze, esami veterinari nel processo) capaci di incidere sulla ricostruzione fattuale e non semplici ipotesi alternative prive di riscontri.

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