Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 534/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (fatturazione/inserimento di operazioni inesistenti). La ricorrente deduce (1) omessa motivazione rispetto all'insussistenza oggettiva delle violazioni connesse a specifiche fatture e all'insussistenza soggettiva per altre; (2) travisamento del fatto e della prova, sostenendo che le prestazioni indicate nelle fatture erano effettivamente eseguite e pagate (richiamando deposizioni di terzi testimoni); (3) omessa motivazione in ordine al fatto che la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi non sarebbe stata contenuta nei minimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e non sufficientemente specifici nel richiamo degli atti e della motivazione della sentenza impugnata; ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno ricavato l'inesistenza delle prestazioni da una pluralità di indici (assenza di dipendenti/collaboratori nella ditta Computer Tec, mancata produzione di documentazione probatoria, pagamenti non tracciabili o prelievi immediati in contanti, coincidenza della sede operativa con la sede legale della AIT, mancanza di utenze/contratti relativi all'attività). Il motivo relativo alla motivazione della pena accessoria è stato dichiarato inammissibile poiché la pena è inferiore al minimo edittale medio e dunque non richiedeva motivazione specifica ai sensi della giurisprudenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale relativa ai reati tributari connessi a operazioni inesistenti o fatturazione fittizia; la Corte ha ritenuto sussistente il delitto sulla base degli indici di falsità e della mancata prova dell'effettuazione delle prestazioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato nel contesto della requisitoria del Procuratore generale; norma citata a proposito del potere/attività del Pubblico Ministero in sede di cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione delle pene accessorie; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non è necessaria una motivazione specifica sugli elementi soggettivi/oggettivi indicati dall'art. 133 quando la durata della pena accessoria è inferiore alla media edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: rimborso spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per imporre alla ricorrente l'onere di €3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale

    Principio richiamato secondo cui la somma a carico del ricorrente non è dovuta se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa e tuttavia ha comunque pronunciato la statuizione economica di cui all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità richiede motivazioni specifiche e puntuali: censure generiche che non richiamano in modo preciso gli atti o non spiegano in che cosa consista l'errore di diritto o di fatto sono spesso dichiarate inammissibili.
  • In tema di fatture e prestazioni contestate, i giudici valutano insieme vari indici (assenza di documentazione probatoria, assenza di strutture organizzative o di personale, modalità di pagamento non tracciabili, prelievi immediati in contanti, coincidenza di sedi operative) per ritenere l'inesistenza delle prestazioni.
  • Le dichiarazioni testimoniali o di terzi devono essere specificamente valorizzate e confrontate con la restante prova documentale: affermazioni generiche sulla effettuazione delle prestazioni possono non essere decisive se contraddette da altri indici concreti.
  • Sulle pene accessorie, non è sempre necessaria una motivazione analitica in ordine ai criteri dell'art. 133 c.p.: ciò diventa obbligatorio quando la durata della pena accessoria supera la media edittale; se è inferiore al medio edittale, può bastare il richiamo all'entità dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per contestare con successo una valutazione di merito sulla sussistenza delle prestazioni fatturate è necessario proporre mezzi di impugnazione che mettano in luce errori logico-giuridici specifici nella valutazione delle prove e non solo una diversa interpretazione sommaria dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.