Cassazione Civile, Ordinanza n. 17793/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di revisione del classamento catastale di un immobile ubicato nella microzona 24 di Roma, con rideterminazione della rendita da categoria A/2, classe 2, a categoria A/2, classe 4, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo la motivazione dell'avviso insufficiente, perché priva di specifiche osservazioni sulla concreta inadeguatezza del classamento. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, dell'art. 7 della stessa legge e dei principi generali sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastale, sostenendo che l'atto fosse adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che il motivo si poneva in contrasto con un orientamento consolidato secondo cui non è congruamente motivato l'atto di revisione del classamento che si limiti a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Poiché la ricorrente non aveva fornito una critica valida a tale indirizzo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'Agenzia è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
La Corte lo utilizza come causa di inammissibilità del motivo, perché la censura contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
Regola la revisione del classamento catastale nelle microzone; l'atto deve essere motivato in modo da spiegare gli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di motivazione degli atti catastali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'atto non è sufficiente se si limita al solo richiamo dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- Quando il motivo di ricorso si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offre una critica specifica e idonea a superarlo, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
- La revisione del classamento fondata su parametri di microzona richiede un collegamento motivazionale tra le caratteristiche della zona e la concreta variazione della rendita del singolo immobile.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura generale dello Stato e soggette a prenotazione a debito del contributo unificato.
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