Cassazione Civile, Ordinanza n. 16746/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita di un immobile stipulata dal debitore con un terzo acquirente, indicato come beneficiario in favore della moglie del debitore. La corte d'appello aveva ritenuto che il credito della società fosse sorto prima dell'atto dispositivio, che non fosse provata la data certa di un preliminare anteriore, che l'immobile alienato fosse il solo bene del debitore e che vi fosse consapevolezza del pregiudizio sia in capo al debitore sia in capo al terzo. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2704 e 2901, comma 3, c.c., sostenendo che la prova documentale dimostrasse l'esistenza di un preliminare stipulato prima del sorgere del credito e che la vendita fosse mero adempimento di un'obbligazione assunta in precedenza, quindi sottratta alla revocatoria; 2) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., assumendo che, se il preliminare era anteriore al credito, mancava la consapevolezza del debitore di ledere le ragioni del creditore; 3) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., contestando l'accertamento della scientia damni del terzo, ritenuto dalla corte territoriale in modo troppo generico e non riferito al momento della stipula.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto non a denunciare un errore di diritto, ma a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo perché fondato sul presupposto, non provato e già escluso dal giudice di merito, dell'esistenza di un preliminare anteriore al credito. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della corte d'appello sulla consapevolezza del terzo, desunta da dichiarazioni delle parti e comunque ricavabile anche per presunzioni, senza necessità della conoscenza dello specifico credito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della sola società controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La norma sulla data certa non può dirsi soddisfatta da una mera allegazione documentale se il giudice di merito ha escluso, con valutazione di fatto insindacabile, la prova dell'anteriorità del preliminare rispetto al credito.
La consapevolezza del debitore di recare pregiudizio al creditore rileva ai fini dell'azione revocatoria e si apprezza in fatto; nel caso concreto la censura è stata respinta perché dipendente da un fatto storico non accertato.
La scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni e non richiede la conoscenza dello specifico credito, essendo sufficiente la consapevolezza generica della riduzione della garanzia patrimoniale.
L'adempimento di un debito scaduto derivante da un preliminare anteriore al credito può sottrarsi alla revocatoria, ma nel caso concreto mancava la prova dell'anteriorità del preliminare.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
La mancanza dell'attestazione di conformità della notifica telematica non ha determinato inammissibilità perché la controparte non ha contestato la conformità dell'atto depositato all'originale informatico notificato.
art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'atto dispositivo compiuto dal debitore è inefficace verso il creditore se sussistono eventus damni, consapevolezza del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, scientia damni del terzo; tali elementi possono essere accertati anche mediante presunzioni.
- Per escludere la revocabilità di una vendita in quanto esecuzione di un precedente obbligo assunto, occorre provare che il preliminare o l'impegno negoziale siano anteriori al sorgere del credito e abbiano data certa opponibile.
- La consapevolezza del terzo dell'eventus damni non richiede la conoscenza dello specifico credito tutelato, essendo sufficiente la percezione, anche generica, che l'atto riduca la garanzia patrimoniale del debitore.
- L'adempimento di un debito scaduto può, in astratto, essere sottratto alla revocatoria, ma solo se sia dimostrato il nesso tra il negozio definitivo e un'obbligazione anteriore e opponibile al creditore revocante.
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