Cassazione Civile, Ordinanza n. 02721/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a nove cartelle e a un avviso di accertamento, per lo più concernenti Irpef, Irap e Iva per annualità dal 2006 al 2009. La CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR del Lazio accoglieva il gravame solo per alcune cartelle indicate in dispositivo e dichiarava inoltre prescritti interessi e sanzioni relativi ad un'ulteriore cartella. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 329, comma 2, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva deciso sulla validità della notificazione degli atti presupposti all'intimazione, benché la contribuente in appello avesse censurato solo la prescrizione quinquennale e non avesse devoluto alcuna questione di vizi notificatori; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, contestando l'affermazione della CTR secondo cui, nella notificazione diretta della cartella, la consegna del plico a persona diversa dal destinatario richiederebbe anche l'invio della raccomandata informativa di avvenuta notificazione (CAN).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché dalla trascrizione dell'atto di appello non emergeva alcuna censura sui vizi di notificazione degli atti presupposti, essendo stata dedotta soltanto la prescrizione. Ha quindi affermato che la CTR, esaminando d'ufficio la questione notificatoria, aveva pronunciato oltre i limiti del devolutum, incorrendo in ultrapetizione/extrapetizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata integralmente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame nei limiti dei motivi effettivamente devoluti.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare d'ufficio su questioni o vizi non devoluti dalle parti, perché ciò integra ultrapetizione o extrapetizione.
La devoluzione in appello delimita il perimetro del thema decidendum; il giudice di secondo grado non può esaminare questioni non impugnate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'ampliamento dell'oggetto del giudizio è consentito solo nei limiti dei motivi aggiunti ammessi dalla norma.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
Norma evocata dal ricorrente sul regime di notificazione diretta della cartella; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve attenersi ai motivi specificamente dedotti dal contribuente, senza poter rilevare e decidere d'ufficio vizi diversi dell'atto impugnato, anche se emergenti dagli atti di causa.
- L'ultrapetizione ricorre quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita sulla base di una causa petendi diversa da quella introdotta dalle parti, alterando il perimetro del thema decidendum.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione comporta la cassazione della sentenza per vizio di ultrapetizione, i motivi ulteriori che investono capi dipendenti o questioni non più rilevanti restano assorbiti.
Come è indicizzato
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