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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37784/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il divieto di dimora a Rombiolo, applicato per il reato di detenzione e cessione di cocaina (art. 99, 81 comma 2 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava: 1) la legittimità della perquisizione di iniziativa e quindi l'utilizzabilità del materiale sequestrato (stupefacente e somma di denaro); 2) la mancata applicabilità della causa di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 3) la mancata verifica della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura (pericolo di recidiva); 4) la legittimità e la mancata restituzione della somma sequestrata (C 15.130,00). Inoltre è intervenuta una rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore, e successivamente una sentenza di patteggiamento che ha confermato la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la perquisizione e utilizzabili i risultati perché era ravvisata la flagranza per la cessione di cocaina (cessione del 27/06/2025 vista dagli agenti) e l'art. 352 c.p.p. impone la perquisizione in flagranza. Ha escluso l'applicabilità della causa di lieve entità sulla base della quantità, della modalità professionale di spaccio, della notevole somma di denaro rinvenuta e del ruolo dell'indagato quale punto di riferimento per gli acquirenti; ha ritenuto sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari (pericolo di recidiva) e proporzionata la misura del divieto di dimora per interrompere i contatti sul territorio. Ha inoltre ritenuto legittimo il sequestro della somma ai sensi degli articoli applicabili (art. 85-bis d.P.R. 309/90 e art. 240-bis c.p.). Ha dichiarato inefficace la rinuncia al ricorso sottoscritta solo dal difensore privo di procura speciale; comunque la sentenza di patteggiamento ha confermato la misura.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'istanza di riesame delle misure cautelari: la decisione impugnata è stata confermata dal Tribunale del riesame e la Cassazione ha valutato la legittimità dei presupposti cautelari.

  • art. 99, 81 comma 2 cod. pen.

    Norme sul reato commesso (detenzione e cessione di stupefacenti, concorso e reato prevalente), utilizzate per qualificare penalmente i fatti addebitati all'indagato.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Comma 1 contestato per la fattispecie di detenzione e spaccio; comma 5 (lieve entità) è stato escluso sulla base di elementi quali quantità, modalità e profitto economico, ritenendo l'attività non riconducibile al piccolo consumo.

  • art. 352 cod. proc. pen.

    Prevede l'intervento d'iniziativa della polizia giudiziaria in caso di flagranza; la Corte ha ritenuto legittima la perquisizione svolta in flagranza e pienamente utilizzabili gli esiti (corpo del reato e denaro).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Previsione delle censure per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge). La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti ai sensi di questa norma.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura del divieto di dimora rispetto al pericolo di recidiva e alla necessità di interrompere i contatti sul territorio.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato in relazione al sequestro e alla proporzione delle misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto fondato il mantenimento del sequestro della somma rinvenuta.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della restituibilità delle somme e della fase cautelare; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo della somma alla luce degli elementi probatori.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Consente il sequestro preventivo di cose e valori pertinenti a reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per mantenerlo.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disposizione collegata alla confisca per equivalente e misure sui proventi del reato; impiegata a sostegno della legittimità del sequestro della somma significativa rinvenuta.

  • Sentenza S.U. n. 126003 del 24/11/2015 (Celso)

    S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244

    Principio secondo cui il difensore privo di procura speciale non può validamente rinunciare all'impugnazione in nome dell'interessato; la rinuncia deve essere espressa personalmente o per procuratore speciale.

  • art. 13 e 14 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a garanzie di libertà personale e inviolabilità della casa; la Corte ha ritenuto non violati tali diritti data la legittimità della perquisizione in flagranza.

Massime di principio

  • La perquisizione eseguita in flagranza, rilevata dalla diretta percezione degli agenti, è legittima e i relativi esiti (corpo del reato e beni) sono pienamente utilizzabili anche se la perquisizione viene svolta nell'ambito di un'attività investigativa programmata.
  • La causa di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva: non solo la quantità, ma anche le modalità dell'agire, la professionalità, la disponibilità di denaro e l'inquadramento dell'attività nel circuito commerciale; la presenza di elementi indicativi di spaccio organizzato esclude la lieve entità.
  • Per l'applicazione e la conferma di misure cautelari personali (es. divieto di dimora) occorrono gravi indizi e concrete esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento delle prove, reiterazione): la misura deve essere proporzionata e adeguata a interrompere i rapporti che agevolano l'attività illecita.
  • Il sequestro preventivo di consistenti somme di denaro rinvenute in circostanze compatibili con il profitto del reato può essere mantenuto quando sussistono indizi di incompatibilità con fonti di reddito lecite e quando applicabili le norme speciali di settore (art. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 240-bis c.p.).
  • Una rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore è inefficace se il difensore non ha ricevuto procura speciale: la rinuncia deve derivare dall'espressa volontà dell'interessato, manifestata personalmente o tramite procuratore speciale.

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