Cassazione Civile, Ordinanza n. 21429/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito la parte in un giudizio tributario contro un'intimazione di pagamento per tasse automobilistiche, ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per asserito difetto di valida procura alle liti. Il ricorrente ha sostenuto che la procura era regolarmente allegata al ricorso e rilasciata su foglio separato congiunto all'atto, quindi equiparata alla procura in calce o a margine; ha inoltre dedotto che l'eventuale errore nell'indicazione del procedimento (richiamo a un'opposizione a decreto ingiuntivo invece che all'impugnazione dell'intimazione di pagamento) era un mero refuso non invalidante. Ha infine lamentato che il giudice di appello avrebbe dovuto, prima di dichiarare l'inammissibilità, assegnare un termine per la regolarizzazione della procura ex art. 182 c.p.c. La censura era proposta anche in relazione alla condanna dell'avvocato al pagamento delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato solo in parte il ricorso. Ha affermato che il motivo sulla validità della procura era astrattamente corretto quanto alla regola di specialità e alla irrilevanza dell'errore materiale, richiamando la disciplina dell'art. 83 c.p.c. e il potere-dovere di assegnare un termine per la regolarizzazione in caso di procura nulla o mancante. Tuttavia ha precisato che il ricorso per cassazione era stato proposto solo dal difensore in proprio: ciò gli consentiva di contestare soltanto la condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti, ma non anche di rimettere in discussione l'inammissibilità del ricorso originario della parte, non avendo quest'ultima proposto autonomo ricorso munito di procura speciale. Perciò la sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'avvocato alle spese dei gradi di merito, mentre è rimasta ferma la statuizione sull'inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
La procura alle liti è valida anche se conferita su foglio separato congiunto all'atto; in tal caso, per specialità, va riferita all'atto cui accede. Un errore materiale nell'indicazione del procedimento non è di per sé invalidante.
Richiamato dal ricorrente quale norma violata, ma la Corte decide la censura in termini di violazione di legge riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza, pur non rubricata formalmente sotto un vizio tipico, è stata esaminata come denuncia di violazione di norme di diritto.
Il vizio relativo al difetto di valida procura alle liti, come altri vizi della sentenza diversi dalla mancanza di sottoscrizione del giudice, si converte in motivo di gravame.
Se il giudice rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve assegnare un termine per la sua rinnovazione; la norma si applica anche in appello.
La Corte ha cassato senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese pronunciata nei confronti del difensore.
Per contestare la statuizione sostanziale sull'inammissibilità del ricorso originario sarebbe stato necessario un ricorso della parte munito di procura speciale.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la procura mancante o invalida va regolarizzata, secondo le speciali norme del rito tributario.
art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la carenza o invalidità della procura deve essere sanata mediante invito alla regolarizzazione, prima della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente insieme al principio di conservazione degli atti per sostenere l'interpretazione conservativa della procura.
Richiamato dal ricorrente a fondamento del principio di conservazione del negozio/atto, usato per valorizzare la volontà di conferire mandato alle liti.
La modifica dell'art. 83 c.p.c. ha equiparato la procura su foglio separato e congiunto all'atto a quella apposta a margine o in calce.
La Corte richiama l'assetto risultante anche dopo la riforma Cartabia, che non esclude l'obbligo di regolarizzazione della procura invalida nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio civile e tributario, la procura alle liti conferita su foglio separato ma materialmente o telematicamente congiunto all'atto è equiparata, quanto alla specialità, a quella apposta a margine o in calce, e deve essere interpretata in relazione all'atto cui accede.
- Un errore materiale nell'indicazione del procedimento contenuto nella procura non ne determina automaticamente la nullità quando dal complesso dell'atto risulti con certezza la volontà di conferire il mandato per la controversia effettivamente introdotta.
- La mancanza o invalidità della procura al difensore, nel processo tributario, impone al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione prima di dichiarare l'inammissibilità; la mancata assegnazione del termine può integrare vizio denunciabile.
- Il vizio relativo alla procura incide sulla validità della rappresentanza processuale e, se accertato, si traduce in motivo di gravame; tuttavia l'impugnazione della sola statuizione sulle spese da parte del difensore non consente di rimettere in discussione il capo sostanziale della decisione che riguarda la parte, se questa non propone autonomo ricorso con procura speciale.
- In sede di cassazione, la legittimazione e l'interesse ad impugnare vanno verificati in relazione al capo effettivamente inciso dalla sentenza: il difensore può reagire alla condanna personale alle spese, ma non alla declaratoria di inammissibilità riferita al rapporto processuale della parte rappresentata, se manca un'impugnazione della parte stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21254/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →