Sentenza del 31/07/2019 n. 4861 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
cartella di pagamento IRPEF/IVA/IRAP art. 36 bis d.p.r. n. 600773 e art 54 bis d.p.r. n. 633/1972. allegata al ricorso. Vizio di notifica. Omesso invio avviso bonario. Legittimità della cartella. Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, deducendo principalmente il vizio o l’inesistenza della notificazione, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario) e un difetto di motivazione dell’atto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La cartella allegata al ricorso ha comunque raggiunto lo scopo proprio dell’atto, escludendo un vizio invalidante della notificazione. L’invio dell’avviso bonario costituisce una comunicazione e non una notificazione obbligatoria in ogni caso; pertanto, la sua omissione non determina automaticamente la nullità della cartella. Inoltre, la cartella emessa mediante controllo automatizzato non è priva di motivazione quando è redatta secondo il modello predisposto e consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Stabilisce le modalità di notificazione degli atti tributari, la cui eventuale irregolarità deve essere valutata anche considerando se l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Riguarda la cartella di pagamento e i termini e modalità della sua notificazione.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
Art. 6 della legge n. 212/2000
Prevede obblighi di informazione e collaborazione dell’amministrazione finanziaria, ma la comunicazione di irregolarità non è stata considerata condizione necessaria di validità della cartella nei casi indicati.
Cass. civ., sentenza n. 5240/2013
Richiamata quale precedente conforme sulla validità dell’atto quando la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Cass. civ., sentenza n. 25773/2014
Richiamata quale precedente conforme in materia di cartella derivante da controllo automatizzato e di comunicazione di irregolarità.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 19071/2016
Richiamata per il principio secondo cui la conoscenza effettiva dell’atto e il raggiungimento dello scopo possono escludere conseguenze invalidanti della notificazione.
Cass. civ., ordinanza n. 996/2016
Richiamata quale ulteriore precedente conforme sulla sufficienza della motivazione della cartella redatta secondo il modello previsto e sulla non automatica invalidità per omesso avviso bonario.
Massime di principio
- La contestazione della notifica non conduce automaticamente all’annullamento dell’atto: se il contribuente ha ricevuto l’atto e ha potuto impugnarlo, il raggiungimento dello scopo può sanare le irregolarità formali della notificazione.
- L’avviso bonario, nei procedimenti di controllo automatizzato, è normalmente una comunicazione e non una notificazione obbligatoria; la sua omissione non determina di per sé la nullità della cartella, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere motivata anche mediante un modello standardizzato, purché contenga elementi sufficienti a individuare tributo, periodo, importi e ragioni della pretesa.
- Per contestare efficacemente una cartella occorre indicare un pregiudizio concreto al diritto di difesa o l’impossibilità di comprendere la pretesa, non limitarsi a dedurre mere irregolarità formali.
- La validità deve comunque essere verificata caso per caso, considerando i termini di notifica, la correttezza dei dati, la riferibilità delle somme e l’eventuale presenza di norme speciali che rendano obbligatoria una comunicazione preventiva.
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