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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 728 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Detrazione - Contratto "LTSA" (long term services agreement) - L'inerenza di un costo può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa - Non sussiste - L'amministrazione finanziaria deve dimostrare la macroscopica antieconomicità e l'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta sulle fatture emesse da A.P. AG e A.P. Italia S.p.A. nell'ambito di un contratto LTSA relativo a una centrale di cogenerazione. La contestazione riguardava la presunta carenza di inerenza dei costi derivanti dall'adeguamento dei compensi alla variazione del tasso di cambio euro/franco svizzero, nonché della quota del 10% dei compensi non soggetta all'adeguamento valutario. La società ha contestato, tra l'altro, l'erronea esclusione dell'inerenza, la violazione del principio di neutralità dell'IVA e l'insufficienza della prova dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ha ritenuto infondato il motivo relativo alla composizione del collegio giudicante. Nel merito ha accolto l'appello, stabilendo che l'effettività dei costi non era contestata e che l'Amministrazione non aveva dimostrato la manifesta e macroscopica antieconomicità dell'operazione, né il suo carattere abusivo o elusivo. La mera sproporzione o incongruenza della spesa non è sufficiente a negare l'inerenza e la detrazione IVA. È stata quindi riconosciuta la detraibilità dell'IVA, almeno per la quota del 90% dei compensi prevista dal contratto. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. 633/1972

    Norma richiamata in materia di detrazione dell'IVA.

    Il diritto alla detrazione presuppone che l'acquisto sia effettivo e inerente all'attività economica, ma non può essere escluso solo perché il costo appare elevato o economicamente sconveniente.

  • Artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione dell'IVA costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta.

    La detrazione deve essere garantita per esonerare integralmente l'imprenditore dall'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività economica, salvo prova di frode o abuso.

  • Art. 54 del D.P.R. 633/1972

    L'Amministrazione finanziaria deve fondare il recupero dell'IVA su elementi probatori idonei; la contestazione dell'inerenza non può basarsi esclusivamente su valutazioni generiche di incongruità economica.

  • Art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando le argomentazioni dell'appellante, anche implicitamente e complessivamente, contrastano il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.

  • Art. 2697 del codice civile

    Il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione dei costi all'attività d'impresa; una volta documentata l'effettività dell'operazione, spetta all'Amministrazione dimostrare l'eventuale manifesta antieconomicità, estraneità o abuso.

  • Principio di neutralità dell'IVA

    L'IVA non può diventare un costo per l'imprenditore che opera in attività imponibili. La detrazione può essere negata soltanto in presenza di elementi oggettivi che dimostrino inesistenza dell'operazione, non inerenza effettiva, frode o abuso del diritto.

Massime di principio

  • L'inerenza di un costo va valutata in senso qualitativo, verificando il collegamento con l'attività d'impresa, e non sulla base della sola convenienza economica o della corrispondenza al valore normale di mercato.
  • La mera sproporzione, incongruenza o antieconomicità ordinaria del costo non consente di negare la detrazione IVA. Occorre una prova concreta di antieconomicità manifesta e macroscopica, tale da far presumere l'assenza di collegamento con l'attività o la non veridicità dell'operazione.
  • Quando l'effettività delle prestazioni e delle fatture non è contestata, l'Amministrazione deve dimostrare specificamente perché il costo sarebbe estraneo all'attività, fraudolento, abusivo o elusivo.
  • Il contribuente deve comunque conservare contratti, fatture, pagamenti, documentazione delle prestazioni e motivazioni economico-commerciali dell'operazione, così da provare l'esistenza e la destinazione aziendale del costo.
  • Nel caso di clausole di adeguamento valutario, l'applicazione dell'adeguamento non è di per sé estranea all'attività o antieconomica: per negare la detrazione occorre dimostrare che la clausola sia fittizia, abusiva, elusiva o macroscopicamente irragionevole.

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