Sentenza del 31/07/2019 n. 954 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - appello - Agenzia del Territorio - sottoscrizione - da parte del suo Direttore - incorporazione nell'Agenzia delle Entrate - sottoscrizione - da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - necessità - mancanza - conseguenze - inammissibilità dell'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell'appello sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio dopo l'incorporazione di tale Agenzia nell'Agenzia delle Entrate. La CTR ha ritenuto che, a seguito dell'incorporazione, l'atto dovesse essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate o da un soggetto validamente delegato. La pronuncia richiama inoltre la regola secondo cui gli atti tributari e gli appelli devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio competente oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di delega, non essendo sufficiente la firma di un semplice funzionario privo dei requisiti richiesti. Sul piano sostanziale, la vicenda riguardava anche un contratto estimatorio relativo a pneumatici, ritenuto potenzialmente utilizzato in modo strumentale per omettere la fatturazione di cessioni già effettuate.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, poiché firmato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio dopo l'incorporazione dell'ente nell'Agenzia delle Entrate, senza una valida riferibilità al soggetto competente. Il difetto è stato qualificato come nullità derivante da difetto assoluto di attribuzione, cioè dalla mancanza del potere di firma in capo alla persona che materialmente ha sottoscritto l'atto. Quanto al contratto estimatorio, è stato affermato che il termine annuale previsto dalla disciplina IVA non opera quando il contratto sia utilizzato in frode alla legge per dissimulare cessioni già realizzate e non fatturate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 633/1972
Ai fini IVA la fatturazione dell'operazione deve intervenire comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione del bene
La regola sul differimento della fatturazione nel contratto estimatorio non può essere invocata quando il contratto sia meramente strumentale a occultare cessioni già effettuate o sia posto in essere in frode alla legge.
Norme sulla sottoscrizione degli atti tributari e degli appelli
Gli atti devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio competente oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di delega. La firma di un soggetto privo del potere di rappresentanza o di delega determina un vizio grave, riconducibile al difetto assoluto di attribuzione, con conseguente nullità o inammissibilità dell'atto.
Norme sull'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate
Dopo l'incorporazione, gli atti processuali devono essere riferibili all'Agenzia delle Entrate, quale ente subentrante, e sottoscritti dal soggetto istituzionalmente competente o da un delegato validamente investito del potere di firma.
Massime di principio
- La firma di un atto tributario o processuale deve provenire dal titolare dell'ufficio competente oppure da un delegato appartenente alla carriera direttiva e munito di delega adeguata; la mera qualifica di funzionario non è sempre sufficiente.
- Quando un ente pubblico viene incorporato o soppresso, gli atti successivi devono essere sottoscritti in nome dell'ente subentrante da soggetti che abbiano effettivamente il relativo potere di firma.
- La mancanza del potere di sottoscrizione non costituisce una semplice irregolarità formale: può comportare nullità dell'atto o inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel contratto estimatorio, il differimento della fatturazione previsto dalla disciplina IVA presuppone un effettivo contratto estimatorio; se l'operazione è simulata o utilizzata per occultare cessioni già avvenute, l'agevolazione temporale non è applicabile.
- In presenza di differenze significative tra beni consegnati in conto vendita e beni successivamente fatturati, l'Amministrazione può contestare l'effettiva natura estimatoria del rapporto e presumere cessioni non fatturate, salva la prova contraria del contribuente.
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