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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 3289 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRES relativa al 2012. Il rimborso derivava dalla detassazione degli investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, riferita ai costi sostenuti per un impianto fotovoltaico. L'Agenzia aveva negato il beneficio ritenendo che la detassazione, qualificabile come incentivo pubblico, non fosse cumulabile con la tariffa incentivante del IV Conto Energia erogata dal GSE e che non fosse stata provata la realizzazione dell'investimento entro il termine del 25 giugno 2015.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha annullato il silenzio-rifiuto, ritenendo illegittimo negare la detassazione esclusivamente perché la società aveva beneficiato della tariffa incentivante del GSE. La spettanza del beneficio fiscale deve essere valutata sulla base della legge tributaria e non può essere esclusa mediante atti amministrativi relativi agli incentivi non fiscali. La società ha inoltre provato, mediante certificazione non contestata, che l'impianto era entrato in funzione prima del 25 giugno 2015. L'Agenzia dovrà quindi liquidare e rimborsare l'IRES nella misura spettante, considerando soltanto gli investimenti pertinenti e sostenuti entro il periodo di vigenza della normativa; le eventuali spese successive possono ridurre l'importo del rimborso, ma non giustificarne il rigetto integrale. L'Agenzia è stata condannata anche alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 4.000 euro per il primo grado e 5.000 euro per l'appello, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19

    Detassazione degli investimenti ambientali

    Il beneficio fiscale deve essere riconosciuto quando risultano integrati i presupposti stabiliti dalla legge. La sua spettanza non può essere esclusa sulla base di atti amministrativi relativi a incentivi diversi, salvo che la legge preveda espressamente tale incompatibilità.

  • D.M. 5 maggio 2011, IV Conto Energia

    Disciplina le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici. Le eventuali regole sulla cumulabilità incidono sulla spettanza o sulla revoca delle tariffe incentivanti, ma non possono condizionare autonomamente il diritto alla detassazione fiscale.

  • Decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012

    Ha determinato l'abrogazione della disciplina agevolativa, sicché l'investimento doveva risultare realizzato entro il 25 giugno 2015 per poter beneficiare della detassazione.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016

    L'Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria del conto energia.

    La valutazione della cumulabilità tra detassazione fiscale e incentivi del Conto Energia appartiene agli enti competenti per gli incentivi non tributari, mentre l'Agenzia delle Entrate deve verificare i presupposti fiscali del beneficio.

Massime di principio

  • Un'amministrazione finanziaria non può negare un'agevolazione fiscale prevista direttamente dalla legge richiamando un atto amministrativo, proprio o di altra amministrazione, che non preveda espressamente l'incompatibilità.
  • La cumulabilità tra un beneficio fiscale e un incentivo non tributario deve essere valutata separatamente per ciascuna misura: l'eventuale incompatibilità può comportare la revoca dell'incentivo amministrativo, ma non elimina automaticamente il diritto al beneficio fiscale.
  • Quando la normativa agevolativa è stata abrogata, è essenziale provare che l'investimento o l'opera siano stati realizzati o siano entrati in funzione entro il termine previsto dalla legge.
  • La presenza di fatture o lavori successivi al termine di legge non giustifica necessariamente il rigetto totale del rimborso: può incidere soltanto sulla quantificazione delle spese agevolabili e dell'importo spettante.
  • In caso di silenzio-rifiuto, il contribuente deve documentare sia il rispetto dei requisiti normativi sia l'ammontare effettivo dell'investimento agevolabile; l'amministrazione deve poi procedere alla liquidazione sulla base delle sole spese pertinenti e ammissibili.

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